Revoca misura cautelare, avviso alla parte offesa. Criteri interpretativi

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Revoca misura cautelare, avviso alla parte offesa. Criteri interpretativi

Se c’è concreto pericolo di intimidazione e ritorsione

Ai fini dell’avviso alla persona offesa, ex art. 299 comma 2 bis c.p.p., della revoca o sostituzione della misura cautelare nell’ambito dei delitti commessi con violenza alla persona, il giudice deve tener conto, gradatamente, di tutta una serie di elementi, tra cui la tipologia del reato e della parte offesa, il movente del delitto ed il contesto in cui si è svolto. Oltre a ciò, Il giudice procedente o Tribunale del riesame investito della questione, dovrà valutare – con motivazione esplicita e comunque desumibile dal tenore generale del provvedimento – se al delitto connotato da violenza, si colleghi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsione o vittimizzazione ripetuta, tale da escludere che si sia in presenza di reati minori, ovvero, che vi sia soltanto un debole rischio di danno per le vittime. A tali considerazioni, infine, se ne aggiungano altre, in ordine alla concreta possibilità di adempiere all’onere dell’avviso, laddove esistente.

Omissione dell’avviso colpevole o meno, al Giudice dell’istanza

Deve pertanto ritenersi che, in assenza di specifiche indicazioni, non potrà che essere lo stesso giudice, adito in sede di istanza ex art. 299 c.p.p. - nell’ipotesi di omessa notifica ex comma 2 bis alla parte offesa notiziabile (ossia al difensore nominato, presso il domicilio eletto) - a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o meno e, solo nel primo caso, dichiarare l’inammissibilità della richiesta. Di contro, nell’ipotesi in cui questa verifica comprovi una omissione del tutto incolpevole (o, comunque, scusabile) per essere la parte offesa non identificabile né identificata, l’istanza dovrà essere valutata nel merito per impossibilità di adempiere all’obbligo informativo.

Sono questi i canoni interpretativi, in ordine all’applicazione dell’art. 299 comma 2 bis c.p.p., tracciati dalla Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 46996 del 12 ottobre 2017, chiamata a decidere sul ricorso presentato da un imputato per rapina, che si era visto ripristinare la custodia in carcere, in quanto l’istanza di modifca della misura cautelare non era stata preceduta dalla notifica alle persone offese.

 

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