Revocato il credito d’imposta se la spesa per l’investimento è differita di un anno

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Il credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 8 della legge n. 388/2000 si riferisce esclusivamente all’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa per l’acquisto dei nuovi macchinari. Affinché si possa godere del bonus per aree svantaggiate è necessario, infatti, che l’effettivo investimento coincida con l’effettivo versamento, che deve essere effettuato nel corrispondente anno d’imposta. Altrimenti, in bonus non è riconosciuto.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16566 del 2011.

Per i Supremi giudici, l’articolo 8 della legge n. 388/2000 si fonda sul principio che il versamento deve essere effettuato nello stesso anno d’imposta dell’acquisto. In caso contrario, verrebbe riconosciuto un credito d’imposta al contribuente in funzione di un costo futuro, che è solo eventuale e non attuale e, dunque, contrario alla condizione richiesta espressamente dalla legge.

Ne deriva che il bonus non può essere riconosciuto quando il pagamento dell’investimento effettuato viene posticipato al periodo d’imposta successivo.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 - Stop al bonus se il pagamento è differito - Piagnerelli

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