Revoche solo con aumenti reali

Pubblicato il



Lo studio n. 15-2008/I del Consiglio nazionale del notariato affronta la nuova disciplina della revoca dello stato di liquidazione che coinvolge le società in liquidazione al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma. In particolare, viene precisato che, per l'efficacia della revoca, oltre alla delibera di aumento di capitale, che rimuove la causa di scioglimento, occorre anche che avvenga il deposito dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme indicate. Non è possibile condizionare l'aumento di capitale all'efficacia della revoca, anche se si può operare attraverso versamenti in conto aumento (o futuro aumento) di capitale cosicché l'eventuale opposizione dei creditori consenta di ritornare in possesso delle risorse conferite.
Lo studio 169-2007/I si occupa degli adempimenti da compiere in caso di fusione societaria ed, in particolare, della necessità di deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione. Nel caso in cui la fusione coinvolga società o enti che non possano adempiere a questa incombenza (società semplici, società estere, fusioni transfrontaliere etc.) si precisa che l'adempimento deve essere mantenuto nei limiti del possibile sostituendo, eventualmente, i bilanci richiesti con la documentazione contabile propria delle diverse società.
Altro studio (102-2008/T) concerne il tema della denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto che possono modificarne gli effetti. Sono evidenziate due fattispecie in merito: l'avverarsi della condizione alla quale l'atto stesso era in origine subordinato o il verificarsi di eventi imprevedibili a priori e di carattere indeterminato tali da rendere necessaria un'ulteriore liquidazione dell'imposta di registro. Per queste ipotesi, la cui casistica è estremamente variegata, il Testo unico dell'imposta di registro prevede espressamente il ricorso alla denunzia ex art. 19 per permettere, dopo una prima liquidazione, una seconda e più adeguata tassazione. Nel testo dello studio sono spiegati anche i meccanismi relativi a tale procedura. I soggetti obbligati alla denuncia devono essere individuati unicamente nelle parti contraenti l'atto originario o i loro aventi causa, mentre estraneo all'obbligo è il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto originario. Il termine per la denuncia è stabilito in 20 giorni dall'evento sopravvenuto che fa sorgere l'obbligo, mentre competente a ricevere la denunzia è l'ufficio che ha registrato l'atto cui le nuove e successive vicende si riferiscono.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Revoche solo con aumenti reali - Felicioni
  • ItaliaOggi, p. 40 – Più soggetti obbligati, più registro - Bongi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito