Amministratore giudiziario: il Vademecum del Tribunale di Milano
Pubblicato il 16 febbraio 2026
In questo articolo:
- Il Vademecum per le Amministrazioni giudiziarie: contenuti, funzioni e profili operativi
- Figura e ruolo dell’amministratore giudiziario
- Nomina, trasparenza e rotazione degli incarichi
- Gestione dei beni e relazioni periodiche
- Responsabilità e provvedimenti gestori
- Rendiconto e liquidazione dei compensi
- Coordinamento con ANBSC e fase post-confisca
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Il Tribunale di Milano ha predisposto un Vademecum per le Amministrazioni giudiziarie contenente indicazioni operative in materia di nomina, funzioni e responsabilità dell’amministratore giudiziario ai sensi del d.lgs. 159/2011.
Il documento, trasmesso con nota del Presidente del Tribunale in data 30 gennaio 2026, disciplina in modo sistematico la gestione dei beni sequestrati e confiscati, le relazioni periodiche, il rendiconto finale, la liquidazione dei compensi e i rapporti con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), con l’obiettivo di assicurare trasparenza, uniformità applicativa e corretta amministrazione.
Il Vademecum per le Amministrazioni giudiziarie: contenuti, funzioni e profili operativi
Il Vademecum per le Amministrazioni giudiziarie costituisce uno strumento operativo volto a uniformare le prassi applicative in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati. Il documento, corredato da appendice e modelli, si fonda principalmente sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e sul D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177, con ampi richiami giurisprudenziali.
L’obiettivo è assicurare trasparenza, professionalità e omogeneità nell’attività dell’amministratore giudiziario e nel controllo esercitato dall’autorità giudiziaria.
Figura e ruolo dell’amministratore giudiziario
Nel documento, viene ricordato che l’amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e opera sotto la direzione del giudice delegato. La funzione attribuita consiste nella gestione, custodia e conservazione dei beni sequestrati, con l’obbligo di incrementarne, ove possibile, la redditività.
Nel caso di aziende o partecipazioni societarie, l’amministratore non si sostituisce automaticamente agli organi sociali, ma assume un ruolo di controllo e gestione finalizzato alla tutela del valore aziendale. Il Vademecum evidenzia la differenza rispetto alla figura del curatore fallimentare: l’amministratore giudiziario opera in un contesto caratterizzato dalla temporaneità della misura e dalla possibile restituzione del bene.
Nomina, trasparenza e rotazione degli incarichi
La nomina avviene ai sensi dell’art. 35 del Codice Antimafia. Il documento richiama il principio di rotazione degli incarichi e la necessità di evitare concentrazioni eccessive in capo al medesimo professionista. Viene altresì ribadito l’obbligo di dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità.
Il Vademecum richiama i criteri qualitativi e quantitativi nella selezione, con attenzione alla natura dei beni, alla complessità dell’incarico e alle competenze richieste. Particolare rilievo è attribuito alla trasparenza nella gestione e alla tracciabilità delle attività svolte.
Gestione dei beni e relazioni periodiche
L’art. 36 del Codice Antimafia prevede l’obbligo di una relazione dettagliata entro 30 giorni dalla nomina, prorogabile per giustificati motivi. La relazione deve contenere la descrizione dei beni, il loro stato, il valore presumibile di mercato e le prospettive di gestione.
L’art. 41 disciplina la prosecuzione dell’attività d’impresa, subordinata a una valutazione di sostenibilità economica. L’amministratore deve indicare le modalità operative, i costi, le criticità e le prospettive di continuità aziendale, tenendo conto dell’interesse pubblico e della tutela dei livelli occupazionali.
Il Vademecum richiama inoltre l’obbligo di tenuta del registro delle operazioni e l’importanza della documentazione analitica delle attività compiute.
Responsabilità e provvedimenti gestori
L’art. 35-bis del Codice Antimafia stabilisce che l’amministratore giudiziario e i coadiutori rispondono per dolo o colpa grave. I provvedimenti di natura gestoria, quando incidono su diritti soggettivi, possono essere oggetto di impugnazione.
Particolare attenzione è dedicata ai casi di vendita anticipata di beni deteriorabili o alla gestione di immobili occupati dall’indagato o dai familiari, con richiamo ai limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Rendiconto e liquidazione dei compensi
Al termine dell’incarico, l’amministratore deve presentare il rendiconto di gestione ai sensi dell’art. 43 del Codice Antimafia. Il giudice verifica la regolarità formale e sostanziale delle attività svolte.
La liquidazione dei compensi è disciplinata dall’art. 42 del Codice Antimafia e dal D.P.R. 177/2015. Il Vademecum affronta le principali questioni interpretative relative alla base di calcolo, al criterio della prevalenza della gestione più onerosa e all’imputazione all’erario in caso di incapienza del conto di gestione. È richiamato il principio di residualità dell’intervento erariale e la necessità di evitare automatismi nella richiesta di anticipazioni.
Coordinamento con ANBSC e fase post-confisca
In caso di confisca definitiva, l’amministrazione dei beni è trasferita all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), ai sensi dell’art. 110 del Codice Antimafia. Il Vademecum chiarisce le competenze nella fase transitoria e il ruolo del giudice delegato fino al trasferimento.
Nel complesso, il documento rappresenta una guida sistematica per magistrati e professionisti, orientata a garantire una gestione efficiente, trasparente e conforme ai principi normativi e giurisprudenziali in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
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