Riduzione IRPEF 2025 per Forze armate e di polizia
Pubblicato il 01 settembre 2025
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Stabilite le modalità di applicazione della riduzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, compreso il Corpo delle capitanerie di porto.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2025, riconosce un alleggerimento fiscale specifico, in considerazione della particolarità dei compiti svolti e delle condizioni di servizio, fissando limiti e criteri per l’accesso al beneficio nel corso dell’anno 2025.
Destinatari e condizioni
I beneficiari devono far parte del personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, purché in servizio nel 2025.
ATTENZIONE: Per poter usufruire della riduzione, il lavoratore deve aver conseguito nel corso del 2024 un reddito complessivo da lavoro dipendente, rilevante ai fini IRPEF, non superiore a euro 30.208,00.
Entità della riduzione d’imposta
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, l’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio – che include le indennità fisse e continuative riconosciute al personale del comparto sicurezza e difesa – viene abbattuta per ciascun avente diritto fino a un massimo di 458,50 euro.
Definizione di trattamento economico accessorio
Rientrano nel trattamento economico accessorio tutte le componenti retributive individuate come tali negli accordi sindacali e nei provvedimenti di concertazione riguardanti il personale in parola. Sono inoltre comprese le voci specificate agli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Modalità di applicazione della riduzione
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce la riduzione prevista in un’unica soluzione, anche al momento del conguaglio fiscale.
L’agevolazione si applica sull’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità fisse e continuative erogate nel corso del 2025, entro i limiti della sua capienza.
Se la detrazione non risulta completamente utilizzabile sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del DPR 917/1986, l’eventuale parte residua può essere recuperata a titolo di detrazione dall’imposta dovuta sulle stesse retribuzioni corrisposte nel 2025 e soggette a tassazione separata, come stabilito dall’articolo 17 del medesimo decreto.
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