Scaglioni e detrazioni Irpef, prime istruzioni sulla riforma

Pubblicato il



Scaglioni e detrazioni Irpef, prime istruzioni sulla riforma

Nel 2024 si attua il primo passo della riforma fiscale e precisamente quello contenuto nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 - Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi - dove in primo piano risalta la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3.

A dare i primi chiarimenti sul decreto 216/2023 è arrivata la circolare n. 2 del 6 febbraio 2024 dell'Agenzia delle Entrate che si occupa anche:

  • della detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro,
  • della riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro,
  • dell’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE),
  • dell’adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale ai nuovi scaglioni.

Analizziamo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria nella seconda circolare del 2024.

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Come noto, il Dlgs 216/2023 dispone, solo per il periodo d’imposta 2024, l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda.

In particolare, tale imposta viene calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Ciò comporta che:

- sono stati ridotti da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;

- il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;

- l’aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;

- il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Ecco una tabella riepilogativa.

SCAGLIONI

2024

ALIQUOTE

2024

IMPOSTA DOVUTA

fino a 28.000 euro

23 per cento

23 per cento sul reddito

da 28.001 fino a 50.000 euro

35 per cento

6.440 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro

oltre i 50.000 euro

43 per cento

14.140 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

Come cambiano le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 216/2023, aumenta, solo per il 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del Tuir) e alcuni redditi assimilati, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

NOTA BENE: Sono esclusi le pensioni e gli assegni a esse equiparati.

Trattamento integrativo

Il decreto legislativo 216/2023 modifica la disciplina riguardante il trattamento integrativo della retribuzione di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del Dl n. 3/2020, convertito,

Per effetto della riforma, i contribuenti aventi reddito complessivo non superiore a 15mila euro si vedranno riconosciuto detto trattamento integrativo quando l’imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all’articolo 49 comma 2, lettera a), del Tuir) e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

La riduzione di 75 euro ha lo scopo di neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente - da 1.880 euro a 1.955 euro - che avrebbe potuto comportare la perdita del beneficio per alcuni soggetti che, invece, ne devono beneficiare.

Poiché il decreto legislativo 216/2023 ha modificato solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, la riduzione in parola va operata esclusivamente alla detrazione ivi indicata, rimanendone escluse quelle del secondo e terzo periodo della medesima lettera che non sono state oggetto di modifica.

Detrazioni fiscali: revisione

Tra le variazioni che il decreto 216/2023 ha apportato alla materia delle detrazioni fiscali, va segnalata quella che coinvolge i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Costoro si vedranno applicata una riduzione pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione:

  • agli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
  • alle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici;
  • ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

La circolare n. 2 del 6 febbraio 2024 delle Entrate specifica che il taglio in parola, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, va operato alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

Addizionali regionale e comunale all’IRPEF: adeguamento

A seguito della revisione degli scaglioni e delle aliquote Irpef di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate precisa che Comuni, Regioni e Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alle novità.

Qualora non si proceda in tal senso, si stabilisce che per il solo 2024 l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per il 2023.

Abrogazione dell’ACE (Aiuto alla crescita economica)

L’articolo 5 del Decreto legislativo 216/2023 ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, cesserà di applicarsi la disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE) ossia l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese.

Tuttavia, l'eccedenza di rendimento nozionale del reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza limiti quantitativi e temporali.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito