Rimborsi ai datori di lavoro per permessi elettivi: niente IVA dal 2025
Pubblicato il 13 ottobre 2025
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 261 del 7 ottobre 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA dei rimborsi corrisposti dagli enti pubblici ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici, per le somme anticipate ai dipendenti che fruiscono di permessi retribuiti finalizzati all’espletamento di cariche elettive o amministrative.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tali somme non rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma costituiscono un semplice ristoro economico volto a compensare le retribuzioni anticipate dal datore di lavoro per le assenze del dipendente impegnato nello svolgimento del mandato elettivo.
La pronuncia assume rilievo particolare nel nuovo contesto normativo in materia di distacchi e prestiti di personale, introdotto dal 2025, e fornisce un importante chiarimento operativo per enti locali e soggetti privati coinvolti nei rimborsi relativi ai permessi elettivi.
Il contesto normativo e le modifiche introdotte dal 2025
La risposta n. 261/2025 dell’Agenzia delle Entrate si colloca in un quadro normativo profondamente rinnovato a partire dal 1° gennaio 2025, data di decorrenza dell’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, operata dall’articolo 16-ter del Decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto “Salva infrazioni”).
Tale disposizione, in vigore da oltre trent’anni, prevedeva che non fossero rilevanti ai fini IVA i prestiti e distacchi di personale quando il soggetto distaccante riceveva solo il rimborso del costo del dipendente.
Il cambiamento ha lo scopo di evitare trattamenti differenziati rispetto agli altri Stati membri, in coerenza con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, la quale ha affermato che anche i distacchi “al puro costo” possono configurare prestazioni di servizi imponibili, quando vi è un nesso diretto tra attività svolta e pagamento ricevuto.
Quadro normativo di riferimento
- Articoli 79 e 80 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000)
Riconoscono ai cittadini eletti a cariche pubbliche il diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle attività istituzionali. Le relative retribuzioni e oneri assicurativi sono anticipati dal datore di lavoro e successivamente rimborsati dall’ente locale presso cui il lavoratore svolge il mandato. - Articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA)
Stabilisce che costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, soggette a IVA, tutte le attività per le quali sussiste un rapporto sinallagmatico tra la prestazione resa e il corrispettivo percepito. In assenza di tale rapporto di scambio, l’operazione resta fuori dal campo di applicazione dell’imposta. - Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 11 marzo 2020, causa C-94/19
Ha dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria la disposizione italiana che escludeva automaticamente i distacchi e i prestiti di personale dal campo IVA, affermando che la rilevanza fiscale deve essere valutata in base alla presenza di un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo. - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 maggio 2025
Ha fornito i primi chiarimenti interpretativi dopo l’abrogazione della norma agevolativa. La circolare ha precisato che i prestiti e distacchi di personale sono ora rilevanti ai fini IVA solo se esiste un interesse economico reciproco tra le parti coinvolte; diversamente, restano esclusi dall’imposizione.
Quesito del Comune istante e dubbi interpretativi post riforma
Un Comune ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, dopo l’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, i rimborsi erogati ai datori di lavoro per le retribuzioni pagate ai dipendenti eletti a cariche pubbliche debbano essere assoggettati a IVA.
Il riferimento è all’articolo 16-ter del DL n. 131/2024, che, nell’ambito della revisione del regime dei prestiti e distacchi di personale, prevede l’applicazione dell’imposta alle operazioni stipulate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L’abrogazione della citata norma agevolativa, in vigore da oltre trent’anni, ha infatti eliminato l’esclusione automatica dall’IVA per i distacchi e i prestiti di personale effettuati al solo costo, imponendo una valutazione puntuale delle somme rimborsate in base alla loro effettiva natura. Ciò ha generato incertezze interpretative tra enti pubblici e soggetti privati, in particolare per i rimborsi relativi ai permessi retribuiti concessi ai dipendenti che ricoprono cariche elettive o amministrative presso enti locali.
Molti enti si sono chiesti se tali rimborsi, dopo la riforma, potessero essere considerati distacchi di personale e, quindi, soggetti a IVA qualora fosse ravvisabile un rapporto di prestazione e corrispettivo tra datore di lavoro e amministrazione pubblica.
Il Comune istante, richiamando l’articolo 80 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) — che prevede l’esenzione da IVA delle somme rimborsate “ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988”, oggi abrogato — ha chiesto chiarimenti in merito all’attuale trattamento fiscale dei rimborsi. In particolare, l’Ente ha domandato se, alla luce delle novità introdotte dal Decreto legge n. 131/2024, tali somme rientrino o meno nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Interpretazione delle Entrate: i rimborsi non costituiscono prestazioni di servizi
Nella risposta n. 261 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere un mandato elettivo non sono soggetti a IVA.
L’Amministrazione ha escluso la rilevanza fiscale di tali somme poiché non configurano una prestazione di servizi a titolo oneroso, mancando il nesso di reciprocità tra le parti che costituisce il presupposto oggettivo dell’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, l’Agenzia ha osservato che il distacco temporaneo del lavoratore — dipendente da un soggetto privato o da un ente pubblico economico — per l’esercizio di cariche pubbliche, come consigliere comunale, provinciale o assessore, non dà luogo a un rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e l’ente locale.
Il rimborso versato dall’ente, infatti, non rappresenta il corrispettivo di una prestazione resa dal datore di lavoro, bensì una mera rifusione di costi sostenuti per consentire al dipendente di adempiere ai propri doveri istituzionali senza subire penalizzazioni economiche.
L’operazione, pertanto, non può essere qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), mancando il requisito della sinallagmaticità tra prestazione e controprestazione.
La conclusione si fonda anche sui principi espressi dalla giurisprudenza unionale, secondo cui un’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA solo quando esiste un rapporto diretto tra il pagamento e il servizio reso. Nel caso di specie, invece, il rimborso non è correlato a un’attività economica, ma costituisce uno strumento di tutela che permette al lavoratore eletto di esercitare liberamente il proprio mandato senza gravare sul datore di lavoro.
Per tali motivi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i rimborsi ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti impegnati in cariche elettive restano fuori dal campo di applicazione dell’IVA, nonostante l’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988. Si tratta di una fattispecie concreta in cui il distacco di personale, pur avvenendo in un contesto disciplinato dalla nuova normativa, non assume rilievo fiscale, in quanto priva dei presupposti oggettivi dell’imposta.
Implicazioni operative per enti locali e datori di lavoro
La risposta n. 261/2025 fornisce un chiarimento di rilievo pratico per gli enti pubblici e per i datori di lavoro privati o pubblici economici che gestiscono i rimborsi relativi ai permessi retribuiti concessi ai dipendenti eletti a cariche pubbliche.
L’Agenzia delle Entrate conferma che tali rimborsi restano fuori dal campo di applicazione dell’IVA, anche dopo l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 131/2024.Di conseguenza, non devono essere emesse fatture con applicazione dell’imposta, né sussiste l’obbligo di assolvimento dell’IVA mediante autofattura o inversione contabile.
Dal punto di vista contabile e amministrativo, l’ente locale potrà continuare a erogare il rimborso al datore di lavoro mediante un semplice documento amministrativo, che dovrà indicare in modo chiaro la natura extraimpositiva dell’operazione (ad esempio: “rimborso fuori campo IVA – articolo 3 DPR 633/1972”). Non trattandosi di una prestazione di servizi, il rimborso non incide sulla posizione IVA del soggetto beneficiario, né genera obblighi di registrazione ai fini dell’imposta.
La risposta contribuisce, inoltre, a delimitare il campo di applicazione della nuova disciplina sui distacchi e prestiti di personale, distinguendo nettamente le ipotesi in cui è presente un rapporto economico sinallagmatico (rilevante ai fini IVA) da quelle in cui il rimborso ha natura compensativa o istituzionale, come nel caso dei permessi elettivi.
Di seguito è riportata una Tabella riepilogativa che evidenzia in modo sintetico le principali differenze introdotte dal 1° gennaio 2025 in materia di trattamento IVA dei rimborsi per permessi retribuiti e dei distacchi di personale, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988.
Cosa cambia dal 2025
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Aspetto |
Fino al 31 dicembre 2024 |
Dal 1° gennaio 2025 |
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Riferimento normativo |
Art. 8, c. 35, L. 67/1988 (esclusione IVA per prestiti/distacchi di personale) |
Norma abrogata dall’art. 16-ter, DL 131/2024 |
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Disciplina generale |
Tutti i prestiti/distacchi “al puro costo” esclusi da IVA |
Rilevanti solo se vi è rapporto economico tra le parti |
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Permessi elettivi (art. 80 TUEL) |
Esenti da IVA per richiamo alla L. 67/1988 |
Restano fuori campo IVA: manca rapporto di scambio |
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Obblighi fiscali |
Nessun adempimento IVA |
Nessun adempimento IVA (rimborso extraimpositivo) |
In conclusione, la risposta n. 261/2025 ribadisce che i rimborsi per permessi elettivi non costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, confermando la continuità interpretativa con la prassi precedente, nonostante il mutato quadro normativo. Per gli enti locali e i datori di lavoro interessati, ciò significa che il trattamento fiscale di tali rimborsi rimane invariato anche dal 2025
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