Rimborso Iva di società estera. Istruzioni per l’attestato di solidità

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Rimborso Iva di società estera. Istruzioni per l’attestato di solidità

Vengono fornite precisazioni in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la consistenza patrimoniale del richiedente il rimborso Iva per un importo superiore a 30mila euro, da parte di soggetto estero che non risiede nel territorio Ue.

Rimborsi Iva sopra i 30mila euro: documentazione

In tema di rimborsi Iva di ammontare superiore a 30.000 euro, l’articolo 38bis, comma 3, DPR n. 633/1972 dispone che l'esecuzione dei rimborsi è subordinata alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa ex articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, D.L. n. 78/2009. Deve corredare l’istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la consistenza patrimoniale del richiedente.

Una società residente in un Paese terzo, che intende fare richiesta di rimborso Iva per un importo superiore a 30mila euro, ritiene che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la consistenza patrimoniale della società possa essere fatta dal rappresentante fiscale che assolve agli obblighi Iva in Italia.

Circa il profilo soggettivo che riguarda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 211 del 13 febbraio 2023, rammenta che le disposizioni del Dpr n. 445/2000 sono applicabili ai soggetti italiani (persone fisiche e giuridiche) e dell'Unione europea.

Rimborsi Iva sopra i 30mila euro per soggetti fuori UE

Per i residenti fuori dalla Ue e soggiornanti in Italia l’utilizzo di tali dichiarazioni è consentita quando lo prevede una convenzione bilaterale fra l’Italia e lo Stato di provenienza del dichiarante.

Fuori dalle ipotesi suddette, gli stati, le qualità personali e i fatti, si possono documentare mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dal consolato italiano che ne attesta la conformità all'originale; l'interessato deve essere avvertito sulle conseguenze penali della presentazione di documenti non rispondenti al vero.

NOTA BENE: Alla luce di quanto detto, se il richiedente il rimborso Iva è residente in uno Stato terzo, con il quale non esiste una convenzione bilaterale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non potrà recare la firma del rappresentante fiscale.

Dunque, se i dati non sono in possesso dell’amministrazione italiana o se non possono essere riscontrati per il tramite di accordi internazionali, l’attestazione circa la condizione patrimoniale dovrà arrivare con atto dell’autorità estera. Pertanto, deve essere data risposta negativa anche alla possibilità prospettata di far accertare la consistenza della società con una relazione di un revisore legale dei conti.

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