Rinuncia al preavviso, niente indennità sostitutiva al lavoratore dimissionario

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Rinuncia al preavviso, niente indennità sostitutiva al lavoratore dimissionario

Il datore di lavoro che rinuncia al periodo di preavviso non deve pagare l’indennità sostitutiva al dipendente che si sia dimesso.

Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, infatti, il preavviso non ha efficacia reale bensì obbligatoria.

Ne discende che la parte non recedente, che abbia rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso.

Dimissioni lavoratore: se il datore rinuncia al preavviso niente indennità sostitutiva

Difatti, non è configurabile alcun interesse giuridicamente qualificato in favore della parte recedente e la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi, a carico della parte rinunziante, effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell'obbligazioni indicate nell'art. 1173 cod. civ.

E’ questa l’interpretazione letterale e logico- sistematica dell'art. 2118 cod. civ. a cui ha aderito la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021, pronunciata nell’ambio di una vicenda giudiziale che aveva visto parte datoriale, a fronte delle dimissioni del dipendente, rinunciare al periodo di preavviso.

La Suprema corte, in particolare, ha accolto l’impugnazione promossa dal datore di lavoro contro la sentenza di merito con cui era stata ritenuta comunque dovuta, al dipendente dimissionario, l’indennità sostitutiva del preavviso.

Preavviso nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Gli Ermellini, nella loro decisione, hanno ricordato come l'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, adempia alla funzione economica di attenuare, per la parte che subisce il recesso, le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare, esso adempie a una funzione destinata a variare in considerazione della parte non recedente, ossia:

  • in caso di licenziamento, il preavviso ha la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
  • in caso di dimissioni del lavoratore, invece, il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario per operare la sostituzione del lavoratore recedente.

Efficacia obbligatoria e non reale del preavviso

Per quel che riguarda poi il tema della rinunziabilità del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente e delle conseguenze giuridiche di tale rinuncia, la Corte ha sottolineato come esso sia strettamente connesso e condizionato dalla soluzione che si intende dare alla questione circa la efficacia reale o obbligatoria del preavviso.

Nella pronuncia in oggetto, la Cassazione ha inteso dare continuità all’orientamento che, a superamento della tesi della natura reale, ha optato per l'efficacia obbligatoria del preavviso.

Da qui l’accoglimento del ricorso della società datrice, con revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal prestatore di lavoro per il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

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