Riscatto della laurea e RdC, gli ultimi sviluppi sul “Decretone”

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Riscatto della laurea e RdC, gli ultimi sviluppi sul “Decretone”

Non manca molto alla definitiva conversione in legge del c.d. “Decretone” (D.L. n. 4/2019). L’iter prevede un primo voto di fiducia e la votazione per appello nominale oggi, 20 marzo. Il voto finale è atteso per domani, giovedì 21 marzo, con una possibile terza lettura in Senato. Il termine per la conversione del decreto è fissato al 29 marzo, entro i 60 giorni dalla data pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 4/2019.

Intanto, gli emendamenti approvati modificano notevolmente il testo originario del decreto legge, specie per quel che concerne il riscatto della laurea, eliminando il vincolo d’età dei 45 anni, e il Reddito di Cittadinanza, introducendo norme d’accesso più flessibili per i nuclei familiari con disabili e con figli minorenni e genitori non conviventi.

Riscatto della laurea, le novità

Oltre al riscatto dei periodi pregressi non coperti da contribuzione, il D.L. n. 4/2019 all’art. 20, co. 6 ha introdotto un’ulteriore norma in favore dei lavoratori più giovani, al fine di agevolare il riscatto dei periodi di studio universitario (meglio conosciuto come “riscatto della laurea”), ricadenti temporalmente dopo il 31 dicembre 1995.

Nello specifico, è stato introdotto il co. 5-quater all’art. 2 del D.Lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto del periodo universitario, da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del 45esimo anno di età.

In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, co. 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

In altri termini, l’onere di riscatto deve essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda (che per quest’anno è pari a 15.878 euro) ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che è pari al 33%). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

L’emendamento approvato consente ora anche ai lavoratori con più di 45 anni di poter avvalersi dell’onere ridotto. Quindi, i destinatari di tale norma sono sia i soggetti che hanno contributi prima del 1° gennaio 1996 – destinatari di un sistema di calcolo misto – sia i soggetti contributivi puri.

Qualora il periodo della laurea dovesse collocarsi in parte prima del 1996 e in parte dopo il 1995, l'onere agevolato potrà essere applicato esclusivamente per la parte ricadente dopo il 1995. È facoltà degli interessati, il cui titolo di studio si colloca dopo il 1995, scegliere l’onere ordinario o quello agevolato. In quest’ultimo caso, chiaramente, a fronte di un costo superiore, la pensione sarà maggiore.

Reddito di Cittadinanza, le novità

Sul fronte Reddito di Cittadinanza, che rappresenta il fulcro del D.L. n. 4/2019, sono state apportate alcune novità nei confronti dei nuclei familiari di cittadini stranieri extraUe, quelli con disabili ed, infine, quelli con figli minorenni e genitori non conviventi.

Innanzitutto, un recente emendamento approvato in Commissione ha stabilito che le domande presentata prima della conversione in legge del D.L. n. 4/2019, sono valide per 6 mesi, dopodiché andranno aggiornate, pena la decadenza del sussidio economico.

Per quanto riguarda i nuclei familiari di cittadini stranieri extraUe, l’emendamento targato Lega –M5S prevede l’obbligo per questi ultimi di comprovare la composizione del nucleo familiare. A tal fine, ai cittadini di Nazioni non appartenenti all'Unione europea è richiesto l’obbligo di produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare” del nostro Paese.

Tuttavia, sono esclusi dall’obbligo di presentare la suddetta certificazione tutti coloro che hanno lo status di rifugiato. Si tratta, in particolare, dei soggetti provenienti dall'area extraUE; nello specifico, da Paesi nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazione richiesta per accedere al sussidio.

Per i nuclei familiari con disabilità gravi o non autosufficienti, il Governo recepisce in parte le richieste della Lega che intende rendere più semplice l’accesso al Reddito di Cittadinanza. Innanzitutto, aumenta la soglia del patrimonio mobiliare da 5.000 a 7.500 euro per ciascun componente con disabilità grave.

In secondo luogo è elevato il valore massimo della scala di equivalenza, che passa da 2,1 a 2,2, nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita ai fini Isee. Ciò consentirà di avere circa 50 euro in più di beneficio mensile.

Infine, la Pensione di Cittadinanza è concessa anche nel caso in cui i componenti “over 67” di un nucleo familiare convivano esclusivamente con persone “under 67” in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 18 marzo 2019 - Decretone al rush finale. Ultime novità – Bonaddio

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