Riscossione dei contributi sindacali lavoratori agricoli

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Riscossione dei contributi sindacali lavoratori agricoli

L’INPS, con la circolare 9 dicembre 2020, n. 141, fornisce istruzioni operative per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori, operai e impiegati, del settore agricoltura a seguito della convenzione stipulata con il Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani (LI).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, può essere rinnovata, a mezzo PEC, sei mesi prima della data di scadenza, diversamente cesserà di avere efficacia.

I lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria ovvero al trattamento speciale di disoccupazione possono rilasciare la delega personale volontaria al fine di esercitare il diritto al versamento dei contributi associativi.

La delega alla riscossione, debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione, è rilasciata utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto indicando la misura del contributo, l’autorizzazione per la trattazione dei dati personali e gli estremi di un valido documento di riconoscimento.

L’Organizzazione sindacale è tenuta a custodire l’originale della delega per consentire all’Inps eventuali verifiche.

L’Istituto verserà all’Organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute.

Si rammenta che, il rapporto associativo intercorre tra l’associato e l’Organizzazione sindacale pertanto l'INPS è sollevato da qualsiasi responsabilità verso i terzi, derivante dall'applicazione della convenzione. Altresì, l’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’Organizzazione sindacale.

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