Riscossione locale: società private scorporate senza meccanismo scalare inverso

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Riscossione locale: società private scorporate senza meccanismo scalare inverso

Irragionevole la norma della legge di Bilancio 2020 che ha ampliato retroattivamente, in favore delle società private scorporate, l’ambito di applicazione del meccanismo di riscossione “scalare inversoe del non assoggettamento a controllo delle “quote affidate fino a 300 euro.

Con sentenza n. 66 dell'11 marzo 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della Legge di stabilità 2015, nella parte in cui, per effetto dell’art. 1, comma 815, della Legge n. 160/2019, risultano applicabili, "sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d’azienda è stato trasferito ...".

La Consulta si è così espressa rispetto all'estensione retroattiva, alle società private scorporate, della procedura speciale di riscossione ed esclusione dei controlli, introdotta dal Legislatore allo specifico fine "di rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili solo ed esclusivamente agli agenti “pubblici” della riscossione e per i quali i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità erano, al momento della sua entrata in vigore, ancora aperti, a differenza di quelli riferibili alle società private “scorporate”, che erano, invece, ormai scaduti".

Riforma riscossione: vanno evitati stralci e rottamazioni

Nella medesima decisione, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate rispetto all’articolo 4 del Decreto legge n. 119/2018, introduttivo dell’automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private scorporate.

In occasione della pronuncia, i giudici costituzionali hanno tuttavia precisato che nel nuovo contesto della riforma del sistema della riscossione pubblica "dovranno essere evitati interventi di “rottamazione” o “stralcio” contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione".

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