Risponde di discarica abusiva chi sposta le alghe dalla battigia

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Realizza una discarica non autorizzata, colui che trasporta alghe ed altro materiale non organico, dalla battigia ad altro sito.

A ciò è pervenuta la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 3943 depositata in data 28 gennaio 2015, con cui ha respinto il ricorso dell’amministratore di una società, condannato per gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 L. 152/2006.

I giudici di legittimità hanno ritenuto innanzitutto infondata la censura secondo cui sarebbe stata applicabile al caso di specie, la disciplina ex art. 39, comma 11 Legge D.Lgs 205/2010.

Tale disposizione contempla – è vero - l’interramento della posidonia e delle meduse spiaggiate (tra l’altro, con esclusione di qualunque altra sostanza), ma purché ciò avvenga senza alcun trasporto del materiale dal sito in cui è stato rinvenuto.

Né sussistono -ha sostenuto ancora la Cassazione- i presupposti per applicare la disciplina del deposito temporaneo”, stante la mancata effettuazione del deposito per categorie omogenee di materiali e soprattutto, l’avvenuto spianamento dell’area di deposito, evidentemente sintomatico di un definitivo stoccaggio sul posto.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 38 - Lo spostamento senza nulla osta «crea» una discarica abusiva - Maciocchi

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