Ristrutturazioni edilizie. Le interpretazioni del Notariato

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La detrazione fiscale per il recupero edilizio del 50% spettante per le cessioni di fabbricati ristrutturati dalle imprese costruttrici, introdotta dal decreto Salva Italia e più di recente modificata dal DL n. 83/2012 (Decreto Crescita), non ha mancato di creare alcuni dubbi in sede di applicazione pratica.

L'articolo 3, comma 1 del Dl n. 83/2012 ha, infatti, previsto che per le spese sostenute per il recupero edilizio nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) e il 30 giugno del 2013, la detrazione di imposta aumenti dal 36% al 50%, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro.

La disposizione, pur non presentando difficoltà interpretative, ha introdotto però taluni dubbi circa la sua corretta applicazione nel periodo transitorio.

Sull’argomento si è soffermato il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 129-2012/T, del 8 gennaio 2013, con il quale si è voluto affrontare le novità che la materia apporta all’attività notarile come, per esempio, la possibilità di applicare le nuove norme sulla detrazione anche nell’ipotesi di cessione dell’immobile, dopo l’intervento di ristrutturazione. Inoltre, il Consiglio del Notariato, nel documento in oggetto, ha voluto specificare anche i criteri di trasferimento della detrazione “residua”.

Specificatamente, il Notariato ha puntualizzato che operando il principio di cassa, non ha importanza se i lavori siano stati materialmente eseguiti prima della data del 26 giugno 2012, rileva a tal fine solo la data dell’effettivo pagamento fatto tramite bonifico bancario, nel caso in cui si riportano sull’ordinativo inoltrato alla banca tutti i dati necessari allo scopo di conservare il diritto alla detrazione. Ne deriva che se il contribuente ha effettuato il pagamento dei lavori entro il 25 giugno 2012 in misura eccedente rispetto al precedente limite di 48 mila euro, non potrà fruire della maggiore detrazione prevista dal “Decreto Crescita”. Resterà valido il limite massimo precedente (48mila euro) come pure la precedente percentuale di detrazione applicabile pari al 36%.

La nuova data del 26 giugno 2012, rileverà anche se i lavori sono ancora in corso a quella data purchè i bonifici effettuati da tale giorno per interventi di manutenzione/ristrutturazione edilizia di abitazioni riportino i dati necessari per fruire della maggiore detrazione. Tuttavia esiste un limite: la somma massima su cui calcolare la detrazione, per i lavori iniziati prima e terminati dopo il 26 giugno 2012, non può mai superare il limite di 96 mila euro. Ciò in quanto non è corretto sommare il primo limite di 48 mila euro, con quello nuovo di 96 mila euro, che ha natura temporanea.
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