Ritenute appalti, primi chiarimenti con moratoria delle sanzioni

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Ritenute appalti, primi chiarimenti con moratoria delle sanzioni

Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi importanti chiarimenti sulle nuove norme in materia di ritenute e compensazioni su appalti, subappalti e simili di valore complessivo superiore a 200 mila euro. In particolare, l’articolo 17-bis del DLgs. n. 241/1997, introdotto dal Decreto fiscale n. 124/2019, ha previsto un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso/insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. La norma - come noto - si applica ogni volta che i soggetti committenti affidano ad un’impresa il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali dello stesso o ad esso riconducibili in qualunque forma. E' prevista una “moratoria” delle sanzioni fino al prossimo 30 aprile: al committente non sarà comminata alcuna sanzione per l'inottemperanza ai propri obblighi di controllo laddove l'impresa abbia correttamente determinato le ritenute fiscali sui redditi corrisposti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio ma abbia versato dette ritenute fiscali senza utilizzare “distinte deleghe” per ciascun committente.

Ambito soggettivo

Sul piano soggettivo, la norma si applica al “committente” sostituto di imposta residente che affida il compimento di una o più opere o servizi: è chiaro che sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non rientrano nella definizione di sostituti d’imposta. Pertanto, alla luce del “combinato disposto” del comma 1 dell’articolo 17-bis e dell’articolo 23 del D.P.R.600/1973, vengono fornite le seguenti distinzioni.

 

Soggetti cui si applica l’articolo 17-bis

Soggetti “esclusi” dall'applicazione dell'articolo 17-bis

  • enti e società (articolo 73, c. 1 del Tuir) residenti in Italia che esercitano imprese commerciali o imprese agricole
  • soggetti “non” residenti senza stabile organizzazione in Italia, in quanto non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta
  • società e associazioni (articolo 5 del Tuir) residenti in Italia che esercitano imprese commerciali o imprese agricole
  • soggetti che si “presumono” residenti ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis del Tuir
  • persone fisiche residenti in Italia che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir o imprese agricole
  • persone fisiche e società semplici che non esercitano attività d’impresa o agricola o arti o professioni
  • persone fisiche residenti che esercitano arti e professioni
  • i condomìni (pur rientrando tra i sostituti d’imposta, non detengono beni strumentali)
  • curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti in Italia
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta

 

Nell’alveo dei rapporti a “catena” (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), la qualifica di "committente" può riguardare ciascun soggetto della catena. E’ tipicamente il caso dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore o del consorzio nei confronti dei consorziati. Anche questi, quindi, rientrano nell’ambito della nuova norma, in presenza degli altri presupposti di applicabilità.

Tuttavia, al fine di evitare il “frazionamento” dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia dei 200.000 euro in più “sub-affidamenti” di importi inferiori, la soglia sarà verificata unicamente nel rapporto tra “originario committente” e” affidatario”.  Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente, con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili, saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.).

Schematizzazione esempio della circolare 1/E/2020

Appaltante

Appaltatore

Subappaltatori

Corrispettivo

Prevalente utilizzo manodopera

Società A

Società B per 450.000 euro

Società X

150.000 €

SI

Società Y

150.000 €

SI

Società Z

150.000 €

NO

 

 

Committente

a) prevalenza manodopera

b) utilizzo di beni strumentali

Applicazione articolo 17-bis

Società A

verifica nei confronti di B, X e Y

a società committente A e società appaltatrice e subappaltatrici B, X e Y.

Società B

verifica nei confronti di X e Y

a società appaltatrice B e società subappaltatrici X e Y

A - condominio

verifica solo nei confronti della società appaltatrice B

 

 

Ambito oggettivo

Sul piano oggettivo, l’applicazione delle nuove disposizioni è “agganciata” ad una serie di presupposti (fatte salve le cause di esonero) che devono sussistere contemporaneamente.

Tuttavia, nell’ambito della circolare 1/E vengono fornite alcune precisazioni in merito:

  • all’affidamento dell’opera/servizio e la determinazione della soglia di 200.000 euro;
  • agli elementi caratterizzanti i contratti di appalto, subappalto, affidamento, quali: 
  • il prevalente utilizzo di manodopera;
  • la prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
  • l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

La prima condizione da rispettare è l’affidamento a un’impresa del «compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000». In merito al soggetto esecutore dell’opera/servizio, la norma parla genericamente di “impresa”; sul punto, la circolare ha precisato che:   

a) in caso di imprese associate in un’associazione temporanea, l’ATI sarà da intendersi “unitariamente”;

b) in presenza di affidamenti a “più imprese”, l’articolo 17-bis è applicabile a ciascuna di esse.

Il riferimento all’impresa porta, in ogni caso, ad escludere dai soggetti affidatari dell’opera/servizio gli esercenti arti o professioni. Di conseguenza, i contratti d’opera di cui all’articolo 2222 del cod. civ. stipulati con esercenti arti e professioni sono fuori dall’ambito oggettivo di applicazione della norma in esame. Tuttavia, pare potersi sostenere che l’esclusione viene meno per i professionisti che svolgono la propria attività nell’ambito di Società tra professionisti (S.T.P.).  Diversamente, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis i contratti d’opera stipulati con imprese, a condizione che le stesse utilizzino per l’esecuzione dell’opera/servizio lavoratori aventi diritto alla percezione redditi di lavoro dipendente o assimilati.  

Per quanto riguarda «il compimento di una o più opere o di uno o più servizi», poi, l’Agenzia ritiene che l’applicabilità delle nuove disposizioni riguardi anche gli affidamenti “misti” di opere e servizi.

 In merito alla soglia di 200.000 euro annui viene, invece, chiarito che:

  • l’arco temporale di riferimento è l’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), tenuto conto dei mesi e non dei giorni; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il 15 del mese, quindi, si considera il mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi;
  • si prendono a riferimento tutti i contratti in essere nell’anno, le eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e tutti i nuovi contratti stipulati nell’anno con ciascuna impresa.
  • in presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un “prezzo predeterminato”, il calcolo della soglia avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis su base mensile.

 

Esempio n. 1

Il committente “A” stipula un contratto annuale con l’impresa “B” il 16 febbraio 2020 con scadenza 15 febbraio 2021, che prevede un prezzo di 300.000 euro al netto dell’IVA. In base al meccanismo del pro-rata temporis, all’anno 2020 sono imputabili euro 250.000 (300.000 x 10/12) e all’anno 2021 sono imputabili i restanti 50.000 euro; gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° marzo 2020 e cesseranno il 15 febbraio 2021.

 

Esempio n. 2

Il committente “A” stipula un contratto con l’impresa “B” il 1° luglio 2020 con scadenza 31 dicembre 2022, che prevede un prezzo complessivo di 600.000 euro al netto dell’IVA. In base al meccanismo del pro-rata temporis, la soglia di 200.000 euro su base annua è superata a decorrere dal 1° gennaio 2021 (120.000 euro sono imputabili all’anno 2020, 240.000 euro sono imputabili all’anno 2021 e 240.000 euro sono imputabili all’anno 2022); gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° gennaio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022.

 

Diversamente, in presenza di contratti senza un prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), si segue un “criterio di cassa”. In questo caso, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro annui e cesseranno alla scadenza dei contratti.

 

Esempio n. 3

Se il committente “A” stipula un contratto con l’impresa “B” il 1° marzo 2020 con scadenza 28 febbraio 2022, che non prevede un prezzo predeterminato, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento dei pagamenti da A in favore di B della soglia di 200.000 euro e cesseranno il 28 febbraio 2022.

 

Per quanto riguarda, invece, le tipologie contrattuali (appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati), viene chiarito che assume rilevanza non il nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti ma l’effettivo ricorrere nei contratti del “prevalente utilizzo di manodopera” presso le sedi di attività del committente nonché l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Ne consegue che, ad esempio, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis il contratto di cessione dei beni con “posa in opera”, mentre, ne restano “fuori”:

  • i contratti di somministrazione lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs. n. 81/2015;  
  • altre tipologie di contratti aventi ad oggetto la fornitura di manodopera posta in essere da soggetti autorizzati in base a leggi speciali (ad es. lavoratori temporanei portuali di cui alla L. n. 84/1994).

Ancora, l’articolo 17-bis è applicabile in tutte le ipotesi di “somministrazione illecita” di lavoro.

Entrando nel dettaglio degli elementi “caratterizzanti i suddetti contratti, numerosi sono i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.

 In primo luogo, viene precisato il concetto di “prevalente utilizzo di manodopera”.  

Ferma restando la portata generale di tale concetto (riferito a tutte le tipologie di contratti previste), il dubbio interpretativo in merito al concetto di “prevalenza” era sorto, per lo più, in relazione ai contratti “misti” ossia quei contratti che prevedono l’affidamento di opere e servizi. A fronte di tale problematica, è stato chiarito che la “prevalenza” si determina in base al “rapporto” che vede:

  • al “numeratore la retribuzione lorda dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • al “denominatore” il prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti).

La “prevalenza” è superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.

Per quel che concerne, poi, il concetto di “manodopera”, viene chiarito che con tale espressione si intende:

  • non solo l’attività svolta dal lavoratore dipendente o assimilato (ad esempio, co.co.co.), ma anche il lavoro di soggetti che, inquadrati formalmente come lavoratori autonomi, prestino “nei fatti” attività di lavoro dipendente presso il committente;
  • sia il lavoro “manuale” che quello “intellettuale”.

Altro aspetto affrontato concerne le “sedi” di attività del committente, in quanto la norma stabilisce che Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire «presso le sedi di attività del committente»; in questo ambito rientrano: la sede legale; le sedi operative; gli uffici di rappresentanza; i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola; i cantieri; le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente, destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale.

Infine, viene chiarito cosa si intende per “..utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Si prendono, quindi, in considerazione le situazioni in cui l’impresa esecutrice non opera con la propria organizzazione di mezzi ma utilizza le attrezzature presenti presso la sede di lavoro del committente. I beni strumentali cui si riferisce il dettato normativo sono “ordinariamente” i macchinari e le attrezzature (non è escluso l’utilizzo di altri beni strumentali) che permettono ai lavoratori di prestare l’opera/servizio, “riconducibili” ai committenti attraverso “qualunque titolo giuridico”: proprietà, possesso, detenzione. Di converso, è necessario che detti beni “non” siano esclusivamente riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati.

 Al riguardo, la circolare n. 1/E ha precisato che, ove i lavoratori impieghino i beni strumentali di appaltatori, subappaltatori, affidatari, l’utilizzo occasionale dei beni del committente (o ad esso riconducibili), non indispensabili per l’opera/servizio, non comporta l’applicabilità della norma in esame.

Cause di esonero

Gli obblighi introdotti dal nuovo articolo 17-bis vengono meno quando le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunicano al committente, allegando la relativa “certificazione” (DURF), la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Per verificare tale requisito occorre far riferimento:

  1. nel numeratore, all’ammontare complessivo dei versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. Non si considerano nel calcolo i pagamenti dei debiti “iscritti a ruolo”. Si precisa, altresì, che nell’ultimo triennio potrebbero essere scaduti i termini per la presentazione di due sole dichiarazioni. Ad esempio, un’impresa costituita il 1° gennaio 2017, che a febbraio 2020 ha più di tre anni di vita ma risulta aver presentato le dichiarazioni relative a 2017 e 2018. In tale ipotesi, il riscontro sarà effettuato su due dichiarazioni;
  2. nel denominatore, i ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel triennio.
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La predetta “certificazione” (cd. "Durc Fiscale") rilasciata dall’Agenzia delle Entrate è messa a disposizione dell’impresa o di un suo delegato, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, da parte di un qualunque ufficio territoriale della DRE competente in base al domicilio fiscale dell’impresa.

Per i “grandi contribuenti” il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali. Il certificato ha una durata di quattro mesi dalla data del rilascio, superati i quali dette imprese devono acquisire un nuovo certificato. Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, trovano applicazione le disposizioni previste dal DPR n. 445/2000; pertanto, la sussistenza dei requisiti è oggetto di autocertificazione.

Obblighi e adempimenti

Ogniqualvolta si rientri nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni e non ricorrano le cause di esonero, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari ed i soggetti degli altri rapporti negoziali sono tenuti a tre differenti obblighi in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

1- Divieto di compensazione

In primo luogo, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con “distinte deleghe” per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Tuttavia, il divieto di compensazionenon” si applica (quale eccezione alla regola generale) ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta quali, ad esempio, i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure ai crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute. Tali crediti sono utilizzabili dai sostituti d’imposta “esclusivamente” in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare.

Non sono, invece, ammesse eccezioni per gli altri crediti maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione tramite modello F24 quali, ad esempio, i crediti tributari (Iva, imposte dirette), i crediti derivanti da agevolazioni ed i crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori. Questi crediti in nessun caso potranno essere utilizzati per il pagamento delle ritenute fiscali, dovendo essere compensati con altri debiti tributari e contributivi dell’impresa, fermi restando gli eventuali specifici divieti previsti.

Nella circolare n. 1/E è riportata una tabella (cui si rimanda) che elenca i codici tributo, da indicare in F24, per recuperare i crediti maturati dai sostituti d’imposta, ai quali non si applica il divieto di compensazione.

Inoltre, le imprese di cui trattasi non possano avvalersi dell’istituto della compensazione ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi.

Le obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali sono quelle di fonte legale; restano, perciò, esclusi dall’ambito di applicazione della nuova norma i contributi di fonte contrattuale (ad esempio, i contributi a casse sanitarie e i contributi a forme di previdenza complementare). Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per i quali vige il divieto di utilizzare crediti per il pagamento, si seguirà il medesimo criterio rapportato alle ore di lavoro previsto per le ritenute fiscali. Fermo restando il divieto di compensazione, è possibile predisporre “distinti” F24 per ciascun committente o un F24 “cumulativo” per tutti i contributi e premi dovuti dall’impresa. In quest’ultimo caso, sarà onere dei contribuenti - in sede di controllo - ricostruire le modalità di calcolo utilizzate.

2- Invio dei dati e controlli da parte del committente

In secondo luogo, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Il termine ultimo per il predetto adempimento è fissato in cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. Di conseguenza, qualora il pagamento delle retribuzioni sia effettuato il mese successivo alla prestazione dell’opera, il predetto termine scadrà ordinariamente il secondo mese successivo a quello di riferimento della busta paga. Le imprese subappaltatrici sono tenute a inviare copia delle suddette deleghe sia al committente “originario” che all’impresa “appaltatrice”.

L’Agenzia delle entrate rende disponibile copia degli F24 nel “cassetto fiscale” dell’impresa che ha effettuato il versamento e in quello dell’impresa identificata nel campo dedicato del modello F24.

Qualora il committente “originario” sia escluso dall’applicazione dell’articolo 17-bis, l’invio avverrà nei soli confronti dell’impresa appaltatrice.

Inoltre, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono inviare al committente:

 

a)

un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;

b)

il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera/servizio affidato;

c)

l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali come risultante dalla “busta paga” del lavoratore);

d)

il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con “separata” indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

Le ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto di lavoro dipendente o assimilato; in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente.

La quota di retribuzione esposta in “busta paga” e le relative ritenute “collegate” alla prestazione resa nei confronti di ciascun committente, sono determinate:

  • escludendo le retribuzioni arretrate o differite e l’indennità di fine rapporto;
  • includendo le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all’IRPEF;
  • rapportando l’orario ordinario e straordinario di lavoro prestato a favore del committente all’orario complessivo di lavoro (comprese le assenze retribuite; ad esempio, ferie, malattia e permessi).

La quota di ritenute determinata per ciascun committente è versata dall’impresa compilando un “distinto” F24 per ognuno di essi. Invece, la quota di ritenute alla quale non è applicabile l’articolo 17-bis è versata “cumulativamente” dall’impresa, con un F24 separato, senza far riferimento ad alcun committente.

 

Esempio n. 4

Riprendiamo l’esempio riportato nella circolare 1/E/2020.

  • il lavoratore C non entrerà nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis perché non ha prestato alcuna opera a favore del committente Alfa;
  • per i lavoratori A, B e D, l’ammontare delle retribuzioni e delle ritenute fiscali attribuibili al committente Alfa saranno calcolate rapportando le ore lavorate presso il committente al totale delle ore lavorate nel mese (comprese le assenze);
  • su un totale di ritenute pari a 1.800 euro, solo 775 euro saranno versate senza possibilità di compensazione (salvo i crediti elencati nella tabella) e copia degli F24 sarà consegnata al committente;
  • le restanti ritenute (1.025 euro) sono versate cumulativamente senza riferimento al committente.

 

Espressa finalità dell’obbligo di comunicazione dei dati sopra descritti è consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici. Il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato:

  • che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente “incongrua” rispetto all’opera prestata dal lavoratore; in particolare, ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra gli altri, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi); l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente;
  • che le ritenute per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative “motivazioni” e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
  • che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione (fatto salvo quanto detto in merito ad alcuni codici tributo). Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

3 - Sospensione dei pagamenti da parte del committente

Infine, la norma pone a carico del committente l’obbligo di “sospensione” del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa, qualora entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza:

  • sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dell’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al “committente” le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati

ovvero

  • risulti l’omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

Il diritto a ricevere i corrispettivi si intende maturato quando lo stesso è “certo, liquido ed esigibile”.

Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma i pagamenti a titolo di “anticipo”.

Pertanto, nel caso in cui le imprese “subappaltatrici” non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati o risulti l’omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali, i pagamenti saranno “sospesi” dal soggetto (committente originario o appaltatore) presso cui si verificano i presupposti di applicabilità dell’articolo 17-bis. Così, ad esempio, nel caso in cui i presupposti di applicabilità si dovessero verificare in capo all’originario committente, lo stesso sospenderà i pagamenti da effettuare all’appaltatore; questi sarà, a sua volta, legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori.

Diversamente, nel caso in cui i presupposti di applicabilità dell’articolo 17-bis si dovessero verificare in capo all’appaltatore, sarà solo quest’ultimo ad essere legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi.

La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura l’inadempimento riscontrato dal committente e sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo “pari” all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Nell’ipotesi di ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente tratterrà il “minore” tra i due ammontari, mentre nell’ipotesi in cui non gli sia stata trasmessa la documentazione, non potrà che trattenere il 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio.

In entrambi i casi, entro 90 giorni dall’avvenuto riscontro dell’inadempimento, il committente dovrà darne comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.

È preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni “azione esecutiva” finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.  

Aspetti sanzionatori

Moratoria per le violazioni commesse

Partendo dalle disposizioni della norma, si ricorda che il committente è soggetto al pagamento di una somma “pari” alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute.

Sul punto, la circolare ha precisato che, fino al prossimo 30 aprile, al committente non sarà comminata alcuna sanzione per l'inottemperanza ai propri obblighi di controllo, laddove l'appaltatore abbia:

  • correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione), senza però utilizzare “distinte deleghe” per ciascun committente;
  • entro quella stessa data, fornito al committente la documentazione necessaria ai controlli.

 

Quadro Normativo

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