Rivalutate le prestazioni per infortunio e malattia professionale
Pubblicato il 15 luglio 2022
In questo articolo:
- Rendite per inabilità permanente
- Assegno una tantum in caso di morte
- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
- Assegno per assistenza personale continuativa
- Assegni continuativi mensili
- Riliquidazione delle prestazioni in corso delle rendite per inabilità permanente
- Istruzioni operative
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L’Inail comunica la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura a decorrere dal 1° luglio 2022. Gli importi sono fissati dalla circolare n. 26 del 14 luglio 2022.
Sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente, dal 1° luglio di ciascun anno, è prevista la rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza degli stessi.
Per l’anno 2022, la rivalutazione dell’Inail è effettuata sulla base della variazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2020 e il 2021, pari all’1,9%.
Rendite per inabilità permanente
Di seguito si illustrano i riferimenti retributivi utili per la prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso. Gli importi sono così determinati:
SETTORE INDUSTRIA |
||
Retribuzione media giornaliera |
Retribuzione annua minima |
Retribuzione annua massima |
84,67 euro |
17.780,70 euro |
33.021,30 euro |
Per il settore marittimo trovano applicazione i medesimi importi fissati per il settore industria, fatta eccezione per la retribuzione annua massima dei seguenti lavoratori:
SETTORE MARITTIMO |
|
Comandanti capi macchinisti |
47.550,67 euro |
Primi ufficiali di coperta e di macchina |
40.285,99 euro |
Altri ufficiali |
36.653,64 euro |
Per il settore dell’agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è stabilita in 26.837,144 euro. In base alla categoria dei lavoratori agricoli, gli importi variano come seguono:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale 26.837,14 euro |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato |
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:
|
Lavoratori autonomi |
Su retribuzione annua convenzionale 17.780,70 euro |
Assegno una tantum in caso di morte
L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti, relativo ai settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura, è fissato nella misura di euro 10.742,766.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
L’indennità giornaliera è così determinata:
- lavoratori subordinati a tempo determinato e a tempo indeterminato: si calcola sulla retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 44,40 euro;
- lavoratori autonomi: si calcola sulla retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria 49,91 euro.
Assegno per assistenza personale continuativa
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa, rivalutato nella stessa misura percentuale stabilita per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura, è pari a euro 585,51.
Assegni continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi sono così rideterminati:
INABILITA’ |
SETTORE INDUSTRIA |
SETTORE AGRICOLTURA |
Da 50 a 59% |
328,53 euro |
411,50 euro |
Da 60 a 79% |
460,93 euro |
574,23 euro |
Da 80 a 89% |
855,80 euro |
985,85 euro |
Da 90 a 100% |
1318,48 euro |
1397,11 euro |
100 + a.p.c. |
1904,74 euro |
1982,93 euro |
Riliquidazione delle prestazioni in corso delle rendite per inabilità permanente
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
- per l’anno 2020 e precedenti: 1,019;
- per l’anno 2021 e il primo semestre 2022: 1,000.
La riliquidazione delle prestazioni nel settore dell’agricoltura avviene nel seguente modo:
Lavoratori subordinati a tempo determinato |
Su retribuzione annua convenzionale 26.837,14 euro |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:
|
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 |
Su retribuzione annua convenzionale 26.837,14 euro |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 |
Su retribuzione annua convenzionale 26.837,14 euro |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 |
Su retribuzione minimale del settore industria 17.780,7012 euro |
Istruzioni operative
Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:
- rendite escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale;
- eventuali casi già in pagamento fuori procedura;
prestazioni segnalate con gli appositi elenchi trasmessi ogni anno dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari.
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