Rivalutazione di partecipazioni: per quelle donate rimedio allo scomputo errato

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L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 20 aprile 2015, interviene sul rimedio della posizione di chi ha rideterminato il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati acquisite per donazione.

La questione verte sulla regola che l’imposta sostitutiva versata dal donante è personale, non passa al nuovo titolare delle quote, in quanto ha la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione, con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza, in caso di cessione della partecipazione stessa, da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rivalutazione.

Pertanto, i donatari, che rideterminano anch'essi il valore di acquisto di partecipazioni ricevute in donazione, non possono scomputare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante (risoluzione n. 91/E/2014).

Nel caso in cui il nuovo titolare abbia scomputato l’imposta sostitutiva versata dal donante può regolarizzare il carente versamento entro 60 giorni a partire dal 20 aprile 2015, maggiorato degli interessi corrispettivi nella misura prevista per la ritardata iscrizione a ruolo (ex articolo 20 del Dpr 602/1973).

La concessione è motivata dal fatto che la risoluzione n. 91/E, che chiarisce il punto, e` stata pubblicata il 17 ottobre 2014. Pertanto, è nata un'incertezza interpretativa connessa alla fattispecie fino alle istruzioni fornite dall’Amministrazione.
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