Sì al rimborso per il mantenimento del figlio insieme alla domanda di accertamento giudiziale di paternità

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 17914 del 2010, ha accolto il ricorso presentato da una madre avverso la decisione con cui i giudici di merito le avevano respinto la domanda di rimborso per le spese di mantenimento della figlia dalla stessa avanzata dinanzi al Tribunale per i minorenni nell'ambito di un procedimento per accertamento giudiziale di paternità. 

Secondo i giudici di prime cure, detta domanda era proponibile solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento della filiazione naturale. Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui la proposizione immediata di tale domanda risponderebbe alle esigenze di economicità e di ragionevole durata del processo; inoltre – sottolinea la Corte – in considerazione del fatto oggettivo della presenza in giudizio di un minore, deve ritenersi competente, anche per tale domanda, il giudice minorile.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 7 - Rimborso del mantenimento senza passaggio in giudicato - Padalino

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