Sì alla detrazione Iva per l’azienda con personale distaccato

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Con la sentenza n. 23021, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, depositata il 7 novembre 2011, si è voluto fare chiarezza sulla questione del distacco del personale in un'azienda, dopo che alcune precedenti pronunce del 2010 della stessa Corte avevano alimentato dubbi sulla modalità di applicazione della speciale normativa Iva prevista dall’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, che aveva negato la detrazione Iva ad un'azienda distaccataria di personale di una multinazionale, per il quale non aveva corrisposto un rimborso pari al costo di esso ma soltanto una somma forfetaria, ha voluto fornire un’interpretazione univoca del citato articolo 8, comma 35, ricordando che la legge Biagi nulla ha disposto circa il regime fiscale del distacco di personale.

Di qui la conclusione riportata in sentenza, secondo cui “il comma 35 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 deve essere inteso nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini dell'Iva soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante”.

Viceversa, ogni volta che viene stabilita per il personale distaccato una somma superiore o inferiore al semplice riaddebito dei costi vivi del personale, compresi i contributi, la prestazione deve considerarsi nel complesso soggetta ad Iva, rientrando tra quelle di ordinaria prestazione di servizi. Ne discende che tali prestazioni sono da considerare imponibili ai fini Iva secondo le regole generali e l’azienda che riceve personale distaccato ha diritto alla detrazione dell’imposta.

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