Salve le notifiche in contumacia

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La Corte Costituzionale ha stabilito la compatibilità, con l’art. 111 Cost., del sistema che prevede che la notifica, nei confronti di un imputato in stato di libertà, di tutti gli atti del processo successivi al primo - compreso il decreto di citazione in giudizio - venga eseguita presso il difensore di fiducia introdotto nel 2005 (sent. n. 136/08).

Secondo la Corte, infatti, detta disposizione nasce dalla necessità di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la velocità del processo penale, semplificando le modalità di notifica degli atti processuali, purché la prima sia effettuata nelle mani dell’imputato, secondo le vie ordinarie. Il rapporto tra avvocato di fiducia e cliente viene in tal modo valorizzato sotto l’aspetto della continua e costante informazione del primo nei confronti del secondo.

Sia l’avvocato che l’imputato possono rendere vana la disposizione introdotta nel 2005, il primo rifiutandosi di ricevere le notifiche al proprio cliente (in questo caso si seguirà la via ordinaria), il secondo può eleggere domicilio presso un soggetto terzo, in ogni fase del procedimento, che prevale sulla domiciliazione legale.
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