Sanzione disciplinare al magistrato che ritarda nel deposito delle sentenze

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E' stato accolto dai giudici di Cassazione, Sezioni unite civili, – sentenza n. 528 del 17 gennaio 2012 – il ricorso presentato dal ministero della Giustizia avverso la decisione di assoluzione pronunciata dalla Sezione disciplinare del Csm nei confronti di un magitrato sottoposto a procedimento disciplinare in quanto incolpato di aver posto in essere gravi e ingiustificati ritardi nel deposito di ben 181 sentenze e 268 ordinanze, ritardi protrattisi oltre il triplo del termine concesso per il deposito della minuta.

In un contesto come quello di specie – precisa la Suprema corte – è onere del giudice dimostrare la presenza di ragioni oggettive e sufficienti giustificative dei ritardi nonché “situazioni di fatto, non previamente catalogabili nè enunciabili, cui riconoscere efficacia scriminante sotto il profilo tanto soggettivo quanto oggettivo”.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Punito il giudice ritardatario – A. Gal.

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