Sanzione ridotta se l’omesso pagamento è sanato prima di ogni comunicazione del Fisco

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La Ctr Abruzzo, con sentenza n. 2/04/2011, ha stabilito che ha diritto alla riduzione della sanzione dal 30 al 10% il contribuente che, avendo omesso il pagamento del tributo, prima di ricevere qualsiasi atto di contestazione paga l’intero importo dovuto. Non rileva che, in seguito, abbia ricevuto un atto di accertamento che contestava l’omesso versamento Iva e comminava la sanzione del 30%.

In proposito i giudici affermano che l’Ufficio avrebbe potuto emettere un nuovo atto con sanzione ridotta, visto che aveva la possibilità di verificare il pagamento da parte del contribuente. Inoltre, la Commissione precisa che il Fisco avrebbe potuto inviare, in luogo di un atto di accertamento, una semplice comunicazione delle risultanze del controllo formale della dichiarazione; infatti il contribuente aveva esposto in dichiarazione Iva l’omissione e l’Amministrazione poteva ben verificare il pagamento successivo.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Penalità ridotta se il versamento è stato omesso – Sacrestano

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