Se l'assemblea non delibera i poteri il liquidatore è libero

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Se l'assemblea non delibera i poteri il liquidatore è libero

La Cassazione, con la sentenza n. 13867 del 1° giugno 2017, afferma che il liquidatore può compiere ogni atto utile alla liquidazione della società se l'assemblea, che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore, non abbia determinato i poteri attribuiti al medesimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487 comma 2 cod.civ.

La sentenza ha trattato un argomento già affrontato lo scorso anno in un pronunciamento della stessa Corte, sentenza n. 12273 del 14 giugno 2016, che aveva assunto posizioni in linea con l'OIC 5 § 2.1 e con la Norma di comportamento Cndcec 10.9.

Tuttavia, nella specie, rispetto alla sentenza pregressa, l'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non ha stabilito i poteri del liquidatore.

Sul punto, la Corte ritiene che nella sentenza che appare contrastata, le affermazioni siano giustificabili per il solo fatto che l’assemblea aveva determinato i poteri del liquidatore senza includervi quello in questione, rimesso alla assemblea straordinaria (fu reputata necessaria un'autorizzazione assembleare per la presentazione, da parte del liquidatore, di una proposta di concordato preventivo liquidatorio).

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