Se volontario, il lavoro eccessivo non è motivo di danno

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12725 del 23 maggio 2013, respinge il ricorso presentato da un dirigente che, tra le varie rivendicazioni, chiede il risarcimento del danno biologico causato da una eccessiva attività lavorativa.

I giudici evidenziano come, riscontrata la volontarietà di un'eccessiva esposizione ad attività lavorativa per un periodo di tempo più o meno lungo, non trova applicazione l'art. 2087 del Codice civile, avendo facoltà il lavoratore di astenersi da prestazioni specifiche che possano arrecare danno alla sua salute, secondo un diritto fondamentale tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

Inoltre, il giudizio è avvalorato con il riferimento all'incarico ricoperto dal ricorrente che, in qualità di dirigente, aveva piena autonomia di organizzazione del lavoro, avendo la facoltà di evitare un eccessivo carico di lavoro, considerato dallo stesso causa di danneggiamento della propria integrità psico-fisica.
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