Recupero ICI enti non commerciali: verso la proroga. Arrivano i codici tributo
Pubblicato il 25 marzo 2026
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Si allungano nuovamente i tempi per il recupero dell’ICI relativa agli anni 2006-2011 non versata dagli enti non commerciali che avevano beneficiato di un’esenzione poi qualificata come aiuto di Stato illegittimo dalla Corte di giustizia Ue.
Il termine per la presentazione della dichiarazione, attualmente fissato al 31 marzo 2026, è infatti destinato a slittare al 30 settembre 2026. La Conferenza Unificata, nella seduta del 24 marzo, ha espresso parere favorevole allo schema di DPCM che dispone il differimento. Di conseguenza, anche il termine per il versamento – previsto entro 30 giorni – verrebbe posticipato alla fine di ottobre.
Platea ridotta e criticità operative
La procedura di recupero, disciplinata dall’art. 16-bis del DL 131/2024 e dal DPCM 23 dicembre 2025, riguarda solo una platea molto circoscritta di enti.
Il decreto “anti-infrazioni” ha infatti introdotto una soglia minima di 50.000 euro: l’obbligo scatta solo per gli enti che, in almeno uno degli anni 2012 o 2013, abbiano dichiarato o accertato un debito IMU/TASI superiore a tale importo.
Tale limite, da considerare verosimilmente in modo unitario a livello nazionale, riduce i soggetti interessati a poche centinaia.
Tra le principali criticità segnalate dagli operatori vi è l’assenza di un software ministeriale per la compilazione e trasmissione della dichiarazione, che deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Proprio questa lacuna ha contribuito alla scelta di un nuovo rinvio.
Obblighi dichiarativi e modalità di calcolo
Gli enti interessati devono presentare un’unica dichiarazione riferita a tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel periodo 2006-2011, utilizzando il modello approvato con decreto 4 febbraio 2026.
Per la determinazione dell’imposta da recuperare si applica un criterio “ibrido”:
- base imponibile, aliquote e moltiplicatori sono quelli vigenti nell’anno di riferimento dell’ICI;
- gli altri elementi seguono la disciplina IMU 2013.
L’esenzione resta esclusa nei casi in cui le attività siano state svolte con modalità commerciali; in presenza di utilizzo misto dell’immobile, si applica un criterio proporzionale.
Sulle somme dovute vanno inoltre calcolati gli interessi, tramite l’applicazione disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Versamenti, rateazione e casi di esonero
Il pagamento deve essere effettuato a favore dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili, entro 30 giorni dalla scadenza della dichiarazione. In caso di proroga al 30 settembre, il termine slitterebbe quindi al 30 ottobre 2026.
È prevista la possibilità di rateizzare l’importo dovuto (comprensivo di interessi) in quattro rate trimestrali se superiore a 100.000 euro.
Restano esclusi dal versamento gli enti che rientrano nelle condizioni di esonero previste dalla normativa, come il rispetto delle soglie “de minimis”.
Codici tributo per il pagamento
Contestualmente all’iter della proroga, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, istituendo i codici tributo per il versamento tramite modello F24 e F24 Enti pubblici.
Per il modello F24, i codici previsti sono:
- “3974” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
- “3975” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
- “3976” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
- “3977” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
- “3978” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”:
- “3979” denominato “Interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.
In sede di compilazione del modello F24, la risoluzione n. 12/E/2026 chiarisce che i codici tributo devono essere indicati nella sezione “IMU e altri tributi locali”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.
A tal fine, occorre prestare attenzione ai seguenti elementi:
- nel campo “codice ente/codice comune” va inserito il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- il campo “Ravv.” deve essere compilato solo in caso di ravvedimento;
- il campo “Immob. variati” va valorizzato esclusivamente se sono intervenute variazioni che comportano la presentazione della dichiarazione;
- i campi “Acc.” e “Saldo” devono essere entrambi compilati;
- nel campo “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili (fino a tre cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” deve essere riportato l’anno d’imposta (dal 2006 al 2011) nel formato “AAAA”.
In caso di pagamento rateale, il campo “rateazione/mese rif.” deve essere compilato nel formato “NNRR”, dove “NN” indica il numero della rata e “RR” il totale delle rate previste; in caso di versamento in un’unica soluzione, va invece indicato il valore “0101”.
Codici per il modello F24 “Enti pubblici” (F24EP)
Per il versamento delle somme tramite modello F24 “Enti pubblici” (F24EP) sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “344E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
- “345E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
- “346E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
- “347E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili - Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;
- “348E” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”>
- “349E” denominato “Interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato - imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato - articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.
In sede di compilazione del modello F24EP:
- i codici sono esposti nella sezione IMU-TASI con valore “G”;
- va indicato il codice catastale del Comune;
- nel campo “riferimento A” vanno riportate le informazioni su modalità di pagamento, ravvedimento, eventuali variazioni e numero immobili;
- nel campo “riferimento B” deve essere indicato l’anno d’imposta (2006-2011).
NOTA BENE: Sia nel modello F24, sia nel modello F24EP, in ipotesi di versamento spontaneo, gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
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