Secondo acconto imposte 2017 alla cassa

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Secondo acconto imposte 2017 alla cassa

E' in scadenza giovedì 30 novembre 2017 il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti Irpef, Ires, Irap, oltre che di molte altre imposte.

L'appuntamento alla cassa è per tutti i contribuenti: persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires.

Infatti, il secondo acconto delle imposte 2017 riguarda tutte le imposte dirette, come, per esempio, Irpef, cedolare secca, Irap e addizionali per le persone fisiche (titolari o meno di partita Iva) e di Ires e Irap per le società di capitali.

Il secondo acconto delle imposte è dovuto da tutti quei contribuenti che, nel periodo di imposta precedente rispetto a quello cui si riferisce l’acconto, risultano a debito per un importo superiore a 51,65 euro. Nel caso in cui l'importo dovuto sia complessivamente inferiore a 257,52 euro, l’acconto può essere versato completamente a novembre, in una unica soluzione.

Modalità di versamento

Riguardo la modalità di versamento, tutti i contribuenti devono utilizzare il modello F24.  Vi sono, però, differenze circa le procedure di presentazione dello stesso: nel caso di soggetti titolari di partita Iva è obbligatorio avvalersi della procedura telematica, utilizzando diversi codici tributo.

Metodo di calcolo

Per il calcolo della somma da versare, occorre fare riferimento sia alla tipologia dell’imposta sia al tipo di contribuente. Una volta determinato l’acconto autunnale, questo dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di rateizzare la somma, come è accaduto in occasione del pagamento della prima rata.

Si può scegliere alternativamente, per ciascun tipo di imposta/contributo il metodo storico o il metodo previsionale. È il contribuente che deve scegliere la metodologia di calcolo che preferisce per determinare l'ammontare del secondo acconto: entrambi i metodi sono liberamente ammessi.

Metodo storico

Il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2016), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Con tale metodo, infatti, l’acconto è determinato in base all’importo indicato:

  • al rigo “differenza” ovvero “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del modello Redditi (PF o SC);

  • al rigo “Totale imposta” del quadro IR del modello IRAP. Per determinare l’ammontare da versare deve essere considerato anche l’eventuale saldo a credito risultante dal modello Redditi.

Metodo previsionale

Alternativamente al metodo storico, si può scegliere quello previsionale, secondo cui il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2017), considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e i crediti d’imposta spettanti.

Con tale metodo è possibile versare in misura inferiore rispetto a quanto dovuto con il calcolo del metodo storico, se si presume, nell’anno in corso, un reddito inferiore a quello relativo all’anno precedente.

In questo caso è necessario:

  • determinare l’imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali dell’anno precedente a quello in corso;

  • versare la percentuale minima prevista per l’acconto. Tuttavia, i contribuenti che applicano tale criterio dovranno successivamente verificare se quanto versato in sede di acconto si rivela sufficiente o meno. La verifica deve essere effettuata in sede di determinazione del saldo dell’anno in corso, ossia per il 2017 la verifica dovrà essere fatta a giugno 2018.

Per tali ragioni, l'utilizzo del metodo previsionale deve essere attentamente valutato dal contribuente, perchè qualora la previsione su cui viene effettuato il calcolo si rilevasse errata, si andrebbe in contro alla sanzione imposta dall'Agenzia delle Entrate per insufficiente versamento (30%), anche se resta ferma la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'errato versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 27 giugno 2017 - Imposte a saldo o in acconto Alla cassa entro il 30 giugno - Moscioni

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