Semilibertà senza discriminazioni

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La sentenza di Corte costituzionale 338 depositata ieri 10 ottobre respinge, dichiarandola infondata, la questione di legittimità avanzata sopra l’articolo 50, comma 2 della legge 354/1975, ritenuta dal tribunale di sorveglianza di Roma in contrasto con l’articolo 3 della Carta fondamentale. Il condannato per reati di certa gravità – quali l’associazione mafiosa, il terrorismo, la violenza sessuale su minori – può accedere alla semilibertà solo avendo scontato almeno i due terzi della pena. Anche quando la detenzione residua è inferiore a 3 anni.
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