Semplificazione, come cambia la diffida accertativa dell’INL

Pubblicato il



Semplificazione, come cambia la diffida accertativa dell’INL

Il Legislatore italiano con la c.d. riforma dei Servizi Ispettivi ha introdotto nel nostro ordinamento la diffida accertativa, ovvero un istituto che ha la chiara e dichiarata finalità di soddisfare velocemente i crediti dei prestatori di lavoro, grazie al quale, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza dovessero emergere inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, gli ispettori devono diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

La diffida accertativa così emessa costituisce titolo per l'esecuzione forzata.

Crediti per cui è possibile emettere la diffida accertativa

Requisito essenziale è, tuttavia, la certezza dell’an e del quantum, così come più volte chiarito dal Ministero del Lavoro il quale, con circolare n. 1/2013, ha elencato le varie tipologie di credito chiarendo se possono essere oggetto, o meno, di diffida accertativa:

  1. crediti retributivi da omesso pagamento: nel caso di specie la violazione consiste semplicemente in un ritardo nell'adempimento dell'obbligazione per cui l’ispettore è chiamato esclusivamente a compiere mere "operazioni aritmetiche" traendo gli elementi già dai documenti contabili e lavoristici in possesso del datore di lavoro (es. retribuzioni contabilizzate ma non liquidate, ritardi nell’adempimento dell’obbligazione retributiva, ecc.);
  2. crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR, ecc.: anche in questo caso la diffida accertativa è ammissibile, ma l’ispettore dovrà accertare un'ulteriore connotazione della prestazione lavorativa o la sussistenza di una condizione di esigibilità del credito (come per es. in caso di cessazione del rapporto per la maturazione del TFR);
  3. retribuzioni di risultato, i premi di produzione, ecc.: nel caso di specie, qualora dovesse mancare la valutazione di merito del datore di lavoro, non sarà possibile adottare la diffida accertativa;
  4. riqualificazione di un rapporto di lavoro: in questo caso il Ministero ha preferito sostenere la non adozione della diffida accertativa;
  5. crediti legati al demansionamento ovvero alla mancata applicazione dei livelli minimi retributivi: in questo caso, sussistendo l'interesse pubblico alla regolarità dei rapporti di lavoro, per il Ministero del Lavoro gli ispettori possono diffidare il datore di lavoro a corrispondere le somme accertate e dovute ai lavoratori “in nero”, purché sia individuabile il CCNL applicato dall’azienda.

Arriva la solidarietà

Adesso, grazie alla conversione in Legge del c.d. Decreto Semplificazione, la diffida accertativa trova applicazione anche nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili dei crediti accertati e non più solo nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro.

Come cambia il ricorso

Quello che, però, più interessa è come cambiano le modalità perché un datore di lavoro possa fare ricorso avverso una diffida accertativa ex art.12, D.Lgs. N. 124/2004.

Posto che entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso l’ITL, in passato in caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perdeva efficacia e, per il verbale non trovano applicazione le disposizioni di  cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.

Adesso sempre entro trenta giorni, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ITL che ha adottato l'atto, sospendendo l'esecutività della diffida: nel caso di specie, poi, il Direttore deve decidere entro sessanta giorni, pena il silenzio-rigetto.

In definitiva viene abrogata la possibilità di fare ricorso nei confronti del provvedimento di diffida accertativa davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in favore di un più snello ricorso al Direttore dell’ITL.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola dell’11 settembre 2020 - Decreto Semplificazione, modificate alcune procedure dell’Ispettorato – Schiavone

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito