Sentenza Italicum depositata

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Sentenza Italicum depositata

Sono state depositate dalla Consulta le motivazioni della pronuncia sulla Legge elettorale n. 52/2015, il cosiddetto “Italicum”, e con riferimento, in particolare, alle disposizioni di disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Delle conclusioni della medesima era stata data notizia provvisoria subito dopo l’udienza tenuta in camera di consiglio il 25 gennaio 2017.

Con la sentenza n. 35, depositata il 9 febbraio 2017, sono state accolte le questioni concernenti il turno del ballottaggio e quella relativa alla previsione che dava facoltà al soggetto capolista eletto in più collegi di scegliere, a sua discrezione, il proprio collegio d’elezione.

Per contro, è stata rigettato il punto concernente la previsione del premio di maggioranza al primo turno.

Motivazioni

Premio di maggioranza Questione rigettata

Nella corposa sentenza (48 pagine), vengono esaminate, in primo luogo, le questioni riguardanti proprio quest’ultimo aspetto relativo alle modalità di attribuzione del premio di maggioranza.

In particolare, nella legge censurata il premio di maggioranza è attribuito, al primo turno, alla lista che ha ottenuto il 40 per cento dei voti, calcolando tale percentuale sui votanti e non sugli aventi diritto al voto; il premio è attribuito anche all’esito di un turno di ballottaggio ed è prevista una soglia di sbarramento al 3 per cento su base nazionale per accedere al riparto dei seggi.

La Consulta ha ritenuto infondate le relative questioni e ciò alla luce dell’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare.

La soglia prevista dalle disposizioni, non apparirebbe, in sé, “manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell’eguaglianza del voto, da un lato, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall’altro”.

Ballottaggio, fondatezza questione

Con riferimento alle questioni relative al turno di ballottaggio, per contro, i giudici costituzionali hanno ritenuto fondate le sollevate censure.

In questo caso, è stato sottolineato come le disposizioni in oggetto non garantiscano il rispetto dei principi costituzionali.

Le stesse, “producono una sproporzionata divaricazione tra la composizione di una delle due assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale, centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, da un lato, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto «che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l’art. 1 della Costituzione» (sentenza n. 1 del 2014), dall’altro”.

Da qui, la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della Legge n. 52/2015, dell’ultima parte dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 1957, e dell’articolo 83, comma 5, dello stesso D.P.R.

La normativa che resta in vigore a seguito della caducazione del citato comma 5 - viene comunque sottolineato nella pronuncia – “è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale”.

Difatti, “qualora, all’esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, s’intende che resta fermo il riparto dei seggi – tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento”.

Via la scelta del capolista eletto Sorteggio

Infine, è stata accolta anche la questione relativa alla previsione che dava facoltà al soggetto capolista eletto in più collegi di scegliere, a sua discrezione, il proprio collegio d’elezione.

Per la Corte, l’assenza, nella disposizione censurata, di un criterio oggettivo, “rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi” sarebbe in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore.

In conseguenza di questa caducazione – ha spiegato la Consulta – “permane, nella stessa disposizione, quale criterio residuale, quello del sorteggio”, criterio già previsto dalla porzione di disposizione non coinvolta dall’accoglimento della questione, e non è dunque introdotto ex novo, in funzione sostitutiva dell’opzione arbitraria caducata.

Immediata applicabilità

Si ricorda che, come sottolineato nel comunicato stampa del 25 gennaio 2017, la Corte costituzinale ha tenuto a precisare che "all’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione".

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 26 gennaio 2017 - Italicum con premio ma senza ballottaggio – Pergolari

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