Senza la reintegra al lavoro per licenziamento illegittimo il datore paga un indennizzo aggiuntivo

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La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9073/2013 depositata il 15 aprile, confermando il giudizio della Corte di appello di Milano, accoglie il ricorso di un chirurgo che era stato licenziato illegittimamente da una clinica privata e che dopo una successiva pronuncia a sua favore non era stato reintegrato nell’organico con la possibilità di riprendere a svolgere la sua attività.

La Cassazione ha sottolineato come la predeterminazione legale del danno a favore del lavoratore faccia sì che egli possa richiedere come risarcimento oltre all’indennità a titolo di danno patrimoniale anche un’altra indennità per danno non patrimoniale, avendo il chirurgo subito un'ulteriore penalizzazione per non essere stato reintegrato subito al suo posto di lavoro senza poter più operare per anni.

Dunque, se il datore di lavoro non ottempera con immediatezza all’ordine di reintegra di un lavoratore illegittimamente licenziato, incorre in ulteriori conseguenze dal punto di vista risarcitorio, conseguenze che si potrebbero facilmente evitare semplicemente ottemperando al provvedimento di reintegrazione. Anzi, secondo i giudici, la mancata reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato comporta a carico del datore di lavoro una misura pecuniaria aggiuntiva pari al 20% della retribuzione, come conseguenza dell’inattività forzosa del lavoratore per responsabilità del datore di lavoro.
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