Sequestro beni amministratore legittimo

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Sequestro beni amministratore legittimo

Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una società, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni personali del rappresentante medesimo, qualora sia impossibile reperire il profitto del reato ed il soggetto stesso non abbia fornito la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso dell’amministratore di una s.r.l. avverso la conferma del disposto sequestro preventivo sui propri conti personali, in quanto indagato, ex art. 5 D. Lgs. 74/2000, per evasione di imposte IRES ed IVA.

Avverso l’impugnata ordinanza del riesame, in particolare, l’indagato deduceva l’impossibilità di sequestrare i propri conti in qualità di rappresentante della società, nonché la mancanza di prova che quanto reperito fosse effettivamente il profitto del reato contestato.

Profitto reato irreperibile Sequestro conti amministratore

Respingendo detta censura, il Supremo Collegio ha puntualizzato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei conti personali dell’amministratore di una società, è legittimo solo quando il reperimento di beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, ovvero, quando gli stessi non siano aggredibili, e la motivazione che lo dispone dia conto di tale impossibilità.

Il pubblico ministero, in proposito, non ha libera scelta tra il sequestro diretto e quello per equivalente ma, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, può chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per equivalente, invece che in quella diretta, all’esito di una valutazione dello stato degli atti sulle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Non servono altri accertamenti

Non è tuttavia necessario - conclude la Corte con sentenza n. 26257 del 23 giugno 2016 -  il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo invece sul soggetto destinatario del provvedimento cautelare, l’onere di dimostrare l’esistenza di presupposti per disporre il sequestro in forma diretta.

 

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