Sequestro per equivalente. L'annullamento della cartella fa svanire il fumus

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La Cassazione, III sezione penale, con la sentenza n. 37195 depositata il 5 settembre 2014, chiarisce che il sequestro per equivalente per una cartella emessa in base al fumus di un profitto da reato, nell'ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria rimane inalterato, ma in caso di annullamento dell'atto impositivo da parte della commissione tributaria va revocato.

Spiegano i giudici che nei reati tributari giustifica un sequestro, finalizzato alla successiva confisca, il profitto, ossia il risparmio economico derivato dalla sottrazione a tassazione degli importi fiscali evasi. Ma il profitto non sussiste più se l'atto impositivo viene annullato dalla commissione tributaria, dunque se non c'è più la pretesa erariale.

Pertanto, nell'esaminare l'eventuale appello proposto dal contribuente, il Tribunale del riesame non potrà limitarsi a rilevare che la sussistenza del fumus del reato sia immutata, ma dovrà tenere in considerazione le deduzioni difensive che hanno incidenza sul fumus, ossia le ragioni che hanno portato il giudice tributario ad annullare l'atto impositivo su cui si fonda il procedimento penale.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Obbligo di valutare la pronuncia in Ctr - Iorio
  • ItaliaOggi, p. 21 - Evasione, il sequestro dei beni segue il destino della cartella - Alberici

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