Sequestro Stima su valore di mercato

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Sequestro Stima su valore di mercato

Al fine di accertare il valore reale dei beni da sequestrare – in relazione al compimento di reati tributari – il giudice deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, rigettando il ricorso di un indagato, facente parte di una presunta associazione a delinquere, avverso la conferma del sequestro preventivo per equivalente sui propri beni – tra cui immobili -  in relazione alla commissione di varie violazioni tributarie.

Tra i motivi di censura, il ricorrente deduceva che il valore dei beni sequestrati, sarebbe stato ben maggiore rispetto a quello determinato in sede di esecuzione della misura ablatoria.

Valutazione immobili Non necessariamente su valore catastale

A tal proposito la Cassazione ha chiarito che, in una ipotesi come quella di specie, per la valutazione degli immobili da sottoporre a sequestro, non deve farsi necessariamente riferimento al valore catastale. Il giudice può difatti ricorrere anche ai valori di mercato, quando abbia la disponibilità di elementi da cui desumere una diversa e più “effettiva” valutazione. Il tutto, in ogni caso considerando che la valutazione della equivalenza tra il valore dei beni in sequestro e l’entità del profitto di reato, deve essere sempre effettuata sulla base dei dati disponibili.

Ciò che nella specie – proseguono gli ermellini – non è però avvenuto, avendo il Tribunale del riesame escluso di poter addivenire ad una stima attendibile degli immobili sequestrati (considerata la data di costruzione, nonché la presenza di probabili irregolarità sul piano edilizio – urbanistico).

Stima al momento del sequestro

Nella medesima occasione, la terza sezione penale – con sentenza n. 4195 del 30 gennaio 2017 – ha altresì ritenuto che i predetti adempimenti estimatori non spettino al Tribunale del riesame, ma siano rimessi alla fase esecutiva della confisca. Ciò, atteso che lo stesso Tribunale, tranne nei casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l’ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità.

 

 

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