Servizi di trasporto internazionale, Assonime su disciplina Iva

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Servizi di trasporto internazionale, Assonime su disciplina Iva

Assonime, con la circolare n. 2 del 20 gennaio 2023, approfondisce la disciplina IVA dei trasporti internazionali di beni prevista dall'art. 9 del DPR n. 633 del 1972, dopo la modifica introdotta con l'art. 5-septies del DL n. 146 del 2021, già illustrata con la circolare n. 2/2022.

Nuova disciplina Iva dei trasporti internazionali di beni

La nuova norma ha limitato l'ambito di applicazione del regime di non imponibilità riservato ai trasporti internazionali – definito prima della modifica in modo strettamente oggettivo – per tener conto dell'interpretazione della corrispondente norma dell’Unione europea dettata dalla Corte di Giustizia, secondo cui sarebbe richiesto anche un requisito soggettivo consistente nella circostanza che il committente dev'essere a tal fine il mittente o il destinatario dei beni.

Pertanto, quindi, la non imponibilità sarebbe subordinata all’esistenza di un duplice requisito:

  1. oggettivo, che coincide con la natura del servizio;
  2. soggettivo, consistente nella circostanza che il committente del servizio di trasporto debba essere l’esportatore o l’importatore ovvero il titolare del regime di transito.

Questo principio è stato attuato nella norma nazionale disponendo che il regime di favore può operare solo se il committente del trasporto è l'esportatore o l'importatore: soggetti, questi, che dovrebbero coincidere, di regola, con i mittenti e i destinatari dei beni da trasportare. A questa situazione sono equiparate alcune fattispecie, frequenti nella prassi commerciale, in cui si interpone fra tali soggetti uno spedizioniere cui è conferito il mandato a stipulare il contratto di trasporto.

Più in dettaglio, quindi, la Corte di giustizia individua tra i soggetti interessati l’esportatore, l’importatore e il destinatario della merce.

Invece, il legislatore nazionale ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità Iva anche al servizio di trasporto reso agli speditori che stipulano il contratto di trasporto sulla base di un mandato e a coloro che effettuano servizi relativi alle operazioni doganali.

La nuova norma ha determinato notevoli incertezze fra gli operatori, che riguardano, nello specifico, sia l'individuazione delle fattispecie comprese nel regime di non imponibilità, sia la qualificazione, nei casi concreti, del rapporto giuridico che intercorre fra i vettori, i committenti e gli intermediari, che spesso non risulta sempre chiara alle stesse parti contraenti.

A tale scopo, Assonime ha pubblicato la circolare per suggerire delle soluzioni che dovrebbero, però, trovare conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria, oppure fornire lo spunto per un nuovo intervento normativo.

Iva sui trasporti internazionali, presunzione di imponibilità

Assonime evidenzia, in primo luogo, come la norma nazionale non sia del tutto allineata a quanto richiesto dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16),

La maggiore ampiezza del requisito soggettivo previsto a livello interno, secondo Assonime, potrebbe derivare dall’esigenza di non disconoscere il regime di non imponibilità nei casi in cui, pur essendovi un soggetto che si interpone fra l’impresa di trasporto e l’esportatore/importatore, il servizio reso presenta comunque un carattere di “trasparenza” tale da riferire a questi ultimi soggetti la prestazione del vettore.

Viene, quindi, proposto un automatismo con imposta a carico del committente

Assonime, infatti propone una presunzione di imponibilità Iva per il servizio di trasporto internazionale reso al committente che non è un esportatore o importatore, a meno che il servizio sia reso a coloro che effettuano servizi relativi alle operazioni doganali.

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