Settima salvaguardia

Pubblicato il



Settima salvaguardia

Con la circolare INPS n. 50 del 17 marzo 2016 sono state fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori destinatari della c.d. settima salvaguardia, ai fini dell’istruttoria delle istanze di accesso al beneficio in questione.

Più nello specifico, l’Istituto ha illustrato le particolarità relative a:

  • lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
  • lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
  • lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro.

Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 3.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 6 gennaio 2017.

Dalla categoria in questione sono esclusi i lavoratori del settore agricolo ed i lavoratori stagionali.

Monitoraggio delle domande

Poiché la legge ha previsto l’obbligo per l’INPS di monitorare le domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, viene evidenziato che, per i genitori in congedo per assistere figli portatori di handicap in condizioni di gravità, continua a trovare applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti salvaguardie, della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.

Inoltre, evidenzia la circolare n. 50/2016, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati, non saranno più prese in esame ulteriori domande di pensionamento con la settima salvaguardia.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 2 marzo 2016 - Certificazioni settima salvaguardia – Schiavone

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito