Settimana corta ai primi passi con premi e incentivi per le aziende

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Settimana corta ai primi passi con premi e incentivi per le aziende

Al via dal 4 aprile 2024 l’esame, in sede referente, presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati, delle proposte di legge per la riduzione dell'orario di lavoro, che mirano a favorire e incentivare l’istituzione della cd. settimana corta.

Sono tre, tutte a firma delle forze di opposizione e:

  • la prima (Atto Camera: 142, primo firmatario Nicola Fratoianni) reca "Disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro";
  • la seconda (Atto Camera: 1000, primo firmatario Giuseppe Conte) contiene: "Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell’orario di lavoro mediante accordi definiti nell’ambito della contrattazione collettiva";
  • la terza (Atto Camera: 1505, primi firmatari Arturo Scotto ed Elly Schlein) propone un’"Agevolazione contributiva per favorire la stipulazione di contratti collettivi volti a sperimentare la progressiva riduzione dell’orario di lavoro".

Secondo il calendario ufficiale, nella seduta del 4 aprile 2024 non sono previste votazioni.

Cosa prevedono nel dettaglio le tre proposte di legge? 

Settimana corta in Europa e in Italia

Di settimana corta, ovvero di settimana lavorativa di 4 giorni, ormai se ne parla da tempo e ne parlano tutti.

In Europa la prima ad avviare la sperimentazione su larga scala è stata l’Islanda, seguita da Regno Unito, Spagna, Belgio, Finlandia, Svezia e Germania.

Fanalino di coda è l’Italia, dove non è stata avviata alcuna sperimentazione su base nazionale né si registrano, ad oggi, iniziative governative in tal senso.

Alcune aziende italiane (le più grandi) stanno portando avanti progetti sperimentali di riduzione dell’orario di lavoro, siglando accordi sindacali e aziendali.

Benefici e vantaggi per aziende e lavoratori

L’idea alla base della cd. settimana corta è decisamente chiara e, da quanto risulta dalle sperimentazioni in atto, sembra funzionare molto bene: ridurre il numero di giorni lavorati nel corso della settimana o l’orario di lavoro giornaliero, a stipendio invariato.

I benefici della settimana corta per azienda e lavoratore sono evidenti.

L’Istat (report “Misure di produttività per gli anni 1995-2020”) ha infatti certificato che la produttività del lavoro aumenta se calano le ore lavorate.

Al pari dello smart working, la settimana corta inoltre migliorerebbe il benessere psicofisico dei dipendenti, garantendo un maggior equilibrio tra vita lavorativa e privata e riducendo lo stress.

Infine una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro potrebbe favorire un aumento dell'occupazione in alcuni comparti produttivi.

Settimana corta: la proposta di legge Fratoianni

La proposta di legge che ha come primo firmatario Nicola Fratoianni è composta da 22 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Con la proposta di legge si intende favorire l’introduzione in Italia di un orario settimanale di lavoro per i lavoratori subordinati organizzato in 34 ore effettive a parità di retribuzione, riconoscendo al contempo agevolazioni fiscali e contributive a favore del datore di lavoro.

Si prevede che venga istituito presso l'INPS il Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro, con lo scopo di erogare, nel triennio 2023-2025, contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che riducono di almeno il 10% l'orario settimanale di lavoro vigente, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.

Il Fondo è alimentato dalle somme pari al 15% delle maggiorazioni retributive relative alle ore di lavoro straordinario effettuate, dalle sanzioni comminate ai datori di lavoro che non rispettino le normative relative agli straordinari, ai limiti massimi degli orari di lavoro e al lavoro notturno e dai proventi di una nuova imposta patrimoniale a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

Il Fondo, oltre a erogare contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro, finanzia una riduzione delle aliquote di contribuzione previste a carico del datore di lavoro nelle misure del 15%, 12% e 10% in base all’orario di lavoro adottato.

La riduzione contributiva è aumentata del 5% per le imprese con meno di 15 dipendenti e di un ulteriore 5%  per le imprese operanti nei territori delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Settimana corta: la proposta di legge Conte

Più snella (è composta di 7 articoli) la proposta di legge che reca, come primo firmatario, Giuseppe Conte.

La proposta di legge riconosce alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché alle loro articolazioni territoriali o aziendali la facoltà di stipulare specifici contratti per la riduzione dell'orario di lavoro, fino alla misura minima di 32 ore settimanali, a parità di retribuzione.

La riduzione dell'orario normale di lavoro può riguardare:

  • l'orario giornaliero;
  • il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4 giornate, non computandosi come lavoro straordinario le ore di lavoro giornaliere eccedenti le 8 ore ordinarie.

In assenza del contratto collettivo, si prevede che almeno il 20% dei lavoratori dipendenti della medesima impresa o unità produttiva o il datore di lavoro possano proporre un'ipotesi di accordo per la riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore settimanali, a parità di retribuzione, specificandone le modalità di attuazione.

La proposta è sottoposta a referendum con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo.

L'ipotesi di accordo s'intende approvata all'esito del referendum.

Alle imprese che ricorrono alla riduzione dell'orario normale di lavoro a parità di retribuzione è riconosciuto, in via sperimentale, per il primo triennio di applicazione della nuova normativa, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lo stesso esonero è concesso anche ai datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni correlate alla riduzione dell'orario di lavoro per la durata massima di 24 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e di 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Si propone infine l’istituzione, per il triennio 2024-2026, di un Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

Settimana corta: la proposta di legge Scotto e Schlein

La proposta di legge Scotto/Schlein è contenuta in un solo articolo.

L’intervento legislativo vuole premiare le iniziative sperimentali virtuose che abbiano come obiettivo la definizione di nuovi modelli organizzativi e produttivi imperniati sulla riduzione dell'orario di lavoro, anche nella formula dei 4 giorni lavorativi settimanali. Come?

Due sono le strade individuate.

La prima è incrementare la dotazione del Fondo Nuove Competenze, che assume la nuova denominazione di Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa. Obiettivo è favorire la sottoscrizione di contratti collettivi tra le imprese e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la definizione di modelli organizzativi volti a sperimentare la progressiva riduzione dell'orario di lavoro, a parità di salario, anche nella forma di turni su 4 giorni settimanali.


La seconda è prevedere, per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, un esonero dal versamento dei contributi in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.

L’esonero è spetta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente cui si applicano i contratti collettivi di riduzione dell'orario di lavoro, per la durata della sperimentazione prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata.

L'esonero viene riconosciuto nella misura del 40%, qualora le prestazioni lavorative interessate dalla sperimentazione dell'orario di lavoro siano comprese tra quelle considerate usuranti o gravose.

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