Sezioni Unite su maternità surrogata e iscrizione del genitore intenzionale nell’atto di nascita

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Sezioni Unite su maternità surrogata e iscrizione del genitore intenzionale nell’atto di nascita

Pur se in Italia il ricorso alla gestazione per altri è vietato, deve essere contemperato il diritto del minore al riconoscimento, anche giuridico, del legame tra i due soggetti maschili che si sono uniti e che hanno condiviso il disegno genitoriale.

Le Sezioni Unite Civili hanno trattato il delicato caso della trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita, regolarmente formato in paese estero, del minore nato all’estero attraverso la pratica dell’utero in affitto scelta da una coppia omoaffettiva maschile di cittadini italiani e che conteneva anche il nome del genitore intenzionale.

Nei fatti, una coppia omoaffettiva decideva di far ricorso alla pratica della gestazione per altri o “utero in affitto”: la fecondazione era avvenuta tra un ovocita di donatrice anonima e i gameti di uno solo dei due uomini. Alla nascita, avvenuta in Canada, il documento indicava solo il padre biologico, mentre non era stata indicata alcuna madre, né la donatrice dell’ovocita né la gestante. Veniva presentato ricorso alla Suprema Corte della British Columbia che veniva accolto e riconosceva il diritto di entrambi i padri ad essere considerati genitori con conseguente modifica in tal senso dell’atto di nascita.

Di conseguenza, la coppia chiedeva che venisse modificato anche in Italia l’atto di nascita modificato ma l’ufficio dello Stato civile rifiutava di intervenire.

In sostanza ci si chiede se vi è la possibilità di riconoscere o meno il provvedimento giudiziario straniero, nella parte in cui attribuisce lo status di genitore anche al componente della coppia che ha concorso nella scelta di ricorrere alla surrogazione di maternità, senza fornire i propri gameti, in un caso nel quale la gestante ha confermato, dopo il parto, la volontà di non voler divenire madre e di riconoscere altri come genitori del nato.

Divieto di trascrizione automatica del provvedimento giudiziario straniero

La corposa sentenza delle SS.UU. civili n. 38162 del 30 dicembre 2022 ha affermato non essere possibile trascrivere in automatico il provvedimento giudiziario straniero nel quale sia indicato il genitore intenzionale. Ciò per più di una ragione.

In primis, sostenendo la non trascrivibilità si intende disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata “che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un’inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale”.

Inoltre l’instaurazione della genitorialità non può dipendere da un automatismo ma si richiede una valutazione di concretezza che postula il riscontro del preminente interesse del bambino a continuare, con la veste giuridica dello status, un rapporto di cura e di affettività che, già nei fatti, si atteggia a rapporto genitoriale.

In sostanza – continua la Corte Suprema – l’esclusione automatica della trascrivibilità non elimina l’interesse superiore del minore.

Adozione in casi particolari per tutelare i diritti del minore

Infatti anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale.

Ciò può avvenire attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, che rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello “status” di figlio, al legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

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