Sezioni Unite sulla condotta di partecipazione ad associazione mafiosa

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Sezioni Unite sulla condotta di partecipazione ad associazione mafiosa

Quando può dirsi concretizzata la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso? La risposta in una recente sentenza delle Sezioni Unite penali di Cassazione.

La partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione.

Il predetto inserimento deve palesarsi come idoneo, in considerazione delle caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

E’ quanto puntualizzato dalle SSUU penali della Corte di cassazione con sentenza n. 36958 dell’11 ottobre 2021, sulla configurazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

La mera affiliazione basta per affermare il giudizio di responsabilità?

Al Supremo Collegio di legittimità era stato chiesto, con apposita questione di diritto, se la mera affiliazione ad un’associazione di stampo mafioso – nella specie ‘ndrangheta – effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisse fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis del Codice penale e della struttura del reato.

Gli Ermellini, in risposta, hanno formulato il seguente principio di diritto: “La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione”.

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