Sfruttamento del lavoro: confisca diretta di azienda e terreni

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Sfruttamento del lavoro: confisca diretta di azienda e terreni

Nelle ipotesi di sfruttamento del lavoro, l'art. 603-bis 2, cod. pen. prevede espressamente la confisca obbligatoria diretta delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto" e, laddove non sia possibile, anche la confisca per equivalente.

La confisca diretta, in particolare, ha per oggetto tutti i beni funzionali a commettere il reato di sfruttamento lavorativo o da cui ne è derivata un'utilità ancorché marginale.

Trattandosi di un reato sostenuto da motivazioni economiche, il legislatore obbliga il giudice alla confisca di tutti beni che costituiscono il contesto materiale ed economico connesso al reato.

Tale delitto, infatti, lede non solo la libertà individuale e la dignità umana del lavoratore ma anche l'interesse pubblico all'osservanza delle norme che presiedono il mercato del lavoro e la regolarità del rapporto di lavoro, e specificamente della formazione ed esecuzione del contratto di lavoro e delle obbligazioni retributive, contributive, assicurative, di sicurezza che ne derivano.

Appare, quindi, diretto il collegamento tra lo sfruttamento e l'azienda, intesa:

  • sia quale luogo fisico in cui si consuma lo sfruttamento;
  • sia quale complesso di beni funzionali allo sfruttamento della manodopera e all'approfittamento dello stato di bisogno.

Pertanto, in tema di confisca obbligatoria di cose pertinenti al reato di sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis 2, cod. pen., l'intera azienda è oggetto di confisca, intesa quale complesso di beni funzionali, ove e per la quale si è consumato lo sfruttamento della manodopera.

Lavoro nero in azienda agricola: sequestro dei terreni pertinenziali

Con particolare riferimento all'azienda agricola, i terreni, i fondi rustici, le pertinenze, le attrezzature, gli impianti, sono il luogo imprescindibile ove funzionalmente viene impiegata la manodopera, ove ci serve dei lavoratori agricoli e che, a sua volta, serve al loro sfruttamento.

Tale pertinenzialità non viene interrotta se, nel concreto, alcuni terreni di proprietà degli imputati sono diversi da quelli indicati in imputazione: si tratta pur sempre di fondi agricoli del medesimo compendio aziendale nel quale, e per l'utilità del quale, i lavoratori sono sfruttati. 

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Quarta sezione penale, nella sentenza n. 2573 del 22 gennaio 2024, pronunciata a conferma della decisione con cui i giudici di merito avevano disposto, nei confronti di alcuni imputati, condannati in relazione al reato di sfruttamento del lavoro aggravato, la confisca dei terreni di loro proprietà ove prestavano attività i lavoratori in nero.

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