Sicurezza sul lavoro. Senza delega scritta, la responsabilità ricade sul datore

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Con la sentenza n. 25359/2012 della Sezione III Penale della Corte di Cassazione, viene affrontato il tema della delega di funzioni dal datore di lavoro ad un responsabile della sicurezza sul lavoro e viene, altresì, specificato che per rendere effettiva tale delega è necessario che sia valido l’atto che sposta le funzioni e la responsabilità in capo al delegato. In altre parole, è necessario che il delegato accetti formalmente la delega e l’atto contenga l’accettazione scritta della persona individuata.

Nel caso di specie, infatti, il datore di lavoro è stato condannato dal tribunale in quanto non ritenuto estraneo al reato in materia di sicurezza sul lavoro, dal momento che la delega di funzioni alla persona da lui individuata come responsabile in azienda risultava priva di accettazione da parte della persona stessa.

La vicenda si è conclusa con l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati contestati, anche se il datore di lavoro aveva, comunque, contestato ai giudici il fatto di aver ritenuto inefficace la sua delega di funzioni, adottando come requisito aggiuntivo, rispetto a quelli previsti dalla giurisprudenza, l’accettazione della delega da parte del delegato, senza tener conto dell’organigramma aziendale che ben specificava i ruoli aziendali in materia di sicurezza.

Con la sentenza n. 25359 del 2012, la Suprema Corte ribadisce che sebbene la delega di funzioni non abbia una disciplina definita, nonostante la sua importanza soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, è comunque necessario che vengano rispettati alcuni requisiti affinchè con il diritto di trasferire in capo ad altri alcuni obblighi, il datore di lavoro non cerchi di sfuggire alle proprie responsabilità, “aggirando” i propri doveri.

Per tali ragioni, con il passare del tempo, si sono venute a delineare in giurisprudenza i requisiti della delega. Quest’ultima – come richiama la sentenza - deve essere espressa, inequivoca e certa; investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche; riguardare una persona che abbia i relativi poteri decisionali e d'intervento e, non da ultimo, essere accettata dal delegato.

Nonostante queste precisazioni, la Corte non ha richiamato nelle sue motivazioni l’articolo 16, comma 1e 2 del Dlgs n. 81/2008, che – tra le altre cose – prevede espressamente che la delega debba risultare da atto scritto recante data certa e contenere l’accettazione scritta da parte della persona delegata. Mentre, concorda su quanto previsto al comma 3 e cioè sul fatto che sul datore di lavoro deve sempre gravare l’onere di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni attribuite al delegato.

In conclusione, la sentenza, quindi, ribadisce la necessità dell’accettazione dell’incarico da parte del soggetto delegato per rendere valida la delega sulla sicurezza sul lavoro. Cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Pertanto, i Giudici concludono che il ricorso del datore di lavoro è inammissibile ed il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
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