Sindaci e manager alleggeriti

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Una pronuncia di Cassazione, la numero 36595 del 2009, applica la riforma del diritto societario 2003 sostenendo, a proposito della posizione di garanti che rivestono, in azienda, sindaci e amministratori non operativi (poiché non hanno mandati esecutivi), che solo la prova della commissione di un fatto illecito o della concreta conoscibilità di esso, in presenza di segnali inequivocabili, può identificare, in capo a queste figure, un obbligo d’attivazione che scongiuri la commissione del reato.

La Cassazione interpreta il nuovo diritto societario nel senso della riduzione dell’area di rilevanza penale della condotta delle due figure di garanzia, con l’introduzione dei due criteri dell’agire informato nel mandato di gestione (che spetta al presidente del consiglio di amministrazione) e dell’obbligo del ragguaglio informativo (che spetta all’amministratore delegato). Queste ulteriori figure spostano su di sé alcune responsabilità penali. Così, non pare più possibile addossare un generale obbligo di vigilanza sull’andamento della gestione. Afferma la Corte che “… alla luce della elaborazione giurisprudenziale in materia di articolo 40 del Codice penale, (…) per perseguire le condotte di amministratori non operativi e di sindaci è necessaria la precisa rappresentazione dell’evento nella sua portata illecita e la omissione colpevole nell’impedirlo”.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 39 – Sindaci colpevoli solo per inerzia - Negri

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