Sisma Contributi ricostruzione delle aziende

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Sisma Contributi ricostruzione delle aziende

Con ordinanza 9 gennaio 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri disciplina gli interventi per la ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suddetti.

Destinatarie dell’ordinanza sono le imprese di tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche), attive alla data del sisma e situate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili e che devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione.  Ammesse anche le imprese che scelgono la delocalizzazione definitiva mediante acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune.

Interventi agevolati

Gli interventi coperti dai contributi di cui alla presente ordinanza, concessi a condizione che siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti, sono i seguenti:

- ripristino con miglioramento sismico di interi edifici;

- riparazione e  acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari;

- ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;

- acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività produttiva.

Contributo

Il contributo viene determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale individuato in base ai parametri delle Tabelle di cui all'Allegato 2 alla ordinanza, secondo i diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.

Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 2 riferito al livello operativo attribuito all'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello  stesso.

Domanda di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione entro 120 giorni dalla entrata in vigore dell’ordinanza mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le domande sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni.

Misura dei contributi

Per gli interventi sugli immobili e per gli interventi di delocalizzazione definitiva è riconosciuto un contributo pari al 100% del costo ammissibile.

Per gli interventi sui beni mobili strumentali il contributo è pari all'80% del costo riconosciuto ammissibile.

Per gli interventi relativi al ripristino delle scorte,  il contributo concesso è pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile.

L’ordinanza 9 gennaio 2017, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 13 del 17 gennaio 2017, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito sisma2016.gov.it (avvenuta il 10 gennaio 2017).

Anche in
  • eDotto.com – Edicola 12 gennaio 2017 - Sospensione contributi in zone terremotate – Schiavone

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