Smart working, dimissioni e periodo di prova: le novità del disegno di legge lavoro

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Smart working, dimissioni e periodo di prova: le novità del disegno di legge lavoro

Parte alla Camera dei deputati l’iter parlamentare del disegno di legge lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 unitamente al decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85).

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha infatti autorizzato, il 6 novembre 2023, la presentazione del disegno di legge alle Camere.

Secondo accreditate fonti di stampa, il provvedimento è ripassato in Consiglio dei Ministri nel mese di settembre (più dettagliatamente, il 7 settembre 2023) per l’approvazione definitiva a seguito di una modifica di cui, considerata la natura formale, non si è dato conto nel comunicato stampa di fine seduta.

Numerose sono le novità contenute nel disegno di legge: dalla durata del periodo di prova alle dimissioni per assenza ingiustificata del lavoratore, alle comunicazioni obbligatorie per lo smart working, alla cassa integrazione, dall’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi per la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni all’accertamento di elusioni e violazioni da parte dell’INPS.

Ma non solo. Il decreto lavoro novella, con l’obiettivo di semplificarle, le comunicazioni per l’accesso all’Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci.

Cassa integrazione

A modifica della disciplina degli ammortizzatori sociali (articolo 8, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) il disegno di legge lavoro estende l’incompatibilità del trattamento di integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa, prevedendone la sospensione per le giornate di lavoro, subordinato o autonomo, effettuate.

Decade invece dal diritto al trattamento di integrazione salariale il lavoratore che non provvede a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività di lavoro (subordinato o autonomo).

Somministrazione di lavoro e apprendistato

Si prevede inoltre che i limiti percentuali previsti per l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo determinato non si applichino anche in caso di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Dall’anno 2024, i 15 milioni di euro destinati al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante (articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205) finanzieranno in via generale le attività di formazione promosse dalle regioni e province autonome nell’esercizio dell’apprendistato (capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Durata del periodo prova

Ad integrazione delle disposizioni del cd. decreto trasparenza (articolo 7, comma 2, decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104) il disegno di legge lavoro stabilisce che, ferme restando previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

 In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore:

  • a 2 giorni e superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi;
  • a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

Smart working

Con riferimento ai termini per le comunicazioni obbligatorie relative allo smart working si conferma che il datore di lavoro sia tenuto a comunicare, in via telematica. al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Risoluzione del rapporto di lavoro

Con una norma anti abusi molto attesa dai datori di lavoro, si prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 5 giorni, comporti la risoluzione del rapporto di lavoro volontà del lavoratore.

Adempimento spontaneo degli obblighi contributivi

In un’ottica di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi, il disegno di legge lavoro dispone che l’INPS possa mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, tutti gli elementi e le informazioni in possesso e trasmettere una comunicazione per l’eliminazione delle eventuali anomalie, per la correzione degli eventuali errori e per la rimozione delle eventuali omissioni.

Entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione, il contribuente può segnalare all’INPS eventuali nuovi elementi, fatti e circostanze e se, entro lo stesso termine, provvede alla regolarizzazione effettuando il versamento dei contributi dovuti nei successivi 30 giorni, è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta.

In assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione, l’INPS può avviare l’attività di accertamento secondo le nuove disposizioni previste dal disegno di legge lavoro e con applicazione delle sanzioni civili ordinarie, calcolate in base all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Pagamento rateale dei debiti contributivi

Viene aumentato il numero di rate previste per il pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, ad essi dovuti, non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, che passa dagli attuali 24 a 60 mesi, nei casi che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi, sentiti l’INPS e l’INAIL debiti contributivi.

Accertamento d’ufficio dei debiti contributivi

Potenziate le attività di accertamento ispettivo, di controllo e addebito dei contributi previdenziali che potranno anche fondarsi su accertamenti d’ufficio dell’INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deduce l’esistenza e la misura di base imponibile non dichiarata o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni, agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.

Gli uffici dell’INPS potranno, in via prioritaria a mezzo posta elettronica certificata:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’Istituto.

L’INPS, sulla base delle risultanze dell’attività accertativa effettuata d’ufficio, può formare avviso di accertamento. Il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 40 giorni dal ricevimento dell’accertamento comporta la riduzione delle sanzioni civili nella misura del 50%.

Entro il termine di cui al secondo periodo il contribuente può inoltrare domanda di pagamento rateale.

Ape sociale e pensione per lavoratori precoci

Uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto per i lavoratori precoci.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

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