Smart working e foro competente: senza collegamento no al luogo di residenza

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Smart working e foro competente: senza collegamento no al luogo di residenza

In assenza di un collegamento stabile e funzionale con l’organizzazione datoriale, va escluso che l’abitazione del lavoratore in smart working possa essere considerata “dipendenza aziendale” ai fini della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c.

Smart working e competenza territoriale: sentenza del Tribunale di Vicenza

Con sentenza n. 315 del 5 giugno 2025, il Tribunale Ordinario di Vicenza – Sezione Lavoro, ha affrontato la questione della competenza territoriale in un giudizio di impugnazione del licenziamento, con particolare riferimento all’ipotesi in cui il lavoratore operi in modalità di smart working.

Oggetto del giudizio  

Il lavoratore, impiegato con mansioni di commerciale esterno, aveva impugnato il licenziamento lui irrogato, proponendo ricorso presso il Tribunale di Vicenza. La società resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale, individuando nel Tribunale di Venezia il foro competente.

Riferimenti normativi  

L’art. 413, comma 2, del Codice di Procedura Civile stabilisce che la competenza territoriale nei giudizi di lavoro è attribuita, in via alternativa, al giudice nella cui circoscrizione:

  • è sorto il rapporto di lavoro;
  • si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore;
  • ovvero il luogo in cui il lavoratore prestava la propria opera al momento della cessazione del rapporto.

La giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che il concetto di "dipendenza aziendale" può essere interpretato in senso estensivo, ma a condizione che esista un collegamento oggettivo o soggettivo tra il luogo e l’organizzazione aziendale.

Valutazioni del Tribunale  

Nel caso esaminato, era emerso che il lavoratore svolgeva la propria attività prevalentemente presso la clientela, utilizzando strumenti messi a disposizione dalla società, tra cui un'autovettura aziendale. Le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio libero avevano confermato che la maggior parte dell'attività era svolta all’esterno, presso i clienti, e non in modo prevalente o continuativo presso la propria abitazione.

Il Tribunale ha escluso che il domicilio potesse qualificarsi come dipendenza aziendale, richiamando tra l’altro la sentenza della Cassazione n. 19023/2023, secondo cui l’abitazione non può costituire un criterio rilevante per individuare la competenza territoriale qualora l’attività lavorativa svolta in remoto sia fungibile e non radicata stabilmente in quel luogo.

Per radicare la competenza, occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con l'organizzazione aziendale.

Decisione del giudice del lavoro

Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha riconosciuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società resistente, rilevando l’assenza di elementi idonei a radicare la competenza del foro adito.

Di conseguenza, ha disposto la trasmissione del procedimento al Tribunale di Venezia, ritenuto territorialmente competente.

Considerato inoltre l’avvio di un confronto conciliativo tra le parti, il giudice ha stabilito la compensazione integrale delle spese di lite.

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