Smart working per i lavoratori fragili: proroghe al fotofinish

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Smart working per i lavoratori fragili: proroghe al fotofinish

La pandemia di Covid-19 ci ha abituati, negli ultimi anni, a proroghe e rinvii infiniti del regime emergenziale adottato per lo smart working.

Nonostante la fase pandemica e le strette necessità emergenziali siano oggi superate, il quadro normativo si presenta ancora (inspiegabilmente) variabile per i datori di lavoro e per i lavoratori, in particolare, per i fragili.

Siamo di fronte ad un mosaico complesso e incerto di regole che rischia di mettere in difficoltà gli operatori del settore e di cui le proroghe approvate, secondo anticipazioni di stampa, dal Consiglio dei Ministri svoltosi il 27 settembre 2023, costituiscono solo un ultimo tassello.

Il Governo, secondo quanto reso noto con comunicato stampa di pari data, ha infatti approvato, su proposta del Presidente, Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Tra le proroghe previste dal provvedimento rientrerebbero:

1) la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del diritto (assoluto) allo smart working per i lavoratori super fragili del settore pubblico e del settore privato. Lo prevede il testo, di entrata in Consiglio dei ministri del 27 settembre, del decreto legge contenente proroghe di diversi termini;

2) l’estensione ai lavoratori fragili del settore pubblico, alla stregua di quanto già previsto per i dipendenti del settore privato, del diritto (relativo, in quanto condizionato alla compatibilità delle mansioni da svolgere) allo smart working fino al 31 dicembre 2023.

Chi sono i lavoratori super fragili

Si definiscono lavoratori super fragili i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie super invalidanti individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 e certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.


Secondo la normativa emergenziale, tali lavoratori hanno il diritto a lavorare in smart working anche se la mansione svolta non è compatibile con le modalità di lavoro agile, con adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento e a parità di retribuzione.

Per questi lavoratori la proroga al 30 settembre 2023 è stata disposta dal decreto lavoro (articolo 28-bis, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 che ha modificato l'articolo 1, comma 306, della legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Chi rientra nella categoria dei lavoratori fragili

I cd. lavoratori fragili sono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid, in funzione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità.

A questi soggetti, la cui condizione di fragilità è accertata dal medico competente, è riconosciuto il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile solo se compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa da svolgere.

Per tali lavoratori la proroga al 31 dicembre 2023, limitatamente al settore privato, è stata disposta dal decreto lavoro (articolo 42, comma 3-bis, che ha modificato l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B).

Adempimenti del datore di lavoro

Per tutto il periodo durante il quale vige il summenzionato regime emergenziale, il datore di lavoro, in caso di inizio della prestazione di lavoro in smart working o di proroga:

  • non è tenuto a stipulare l’accordo di lavoro agile individuale con il lavoratore
  • deve comunque inviare, anche mediante intermediari abilitati e in modalità individuale o massiva, la comunicazione di smart working al Ministero del lavoro secondo la procedura ordinaria (art. 23, primo comma, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come modificato dall’art. 41 bis del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022 e relativi Allegati) e con l'applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato "Lavoro agile", indicando, nel template fornito dal Ministero, che trattasi di categorie senza accordo.

NOTA BENE: I datori di lavoro che non adempiono nei tempi indicati rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Considerazioni finali

In conclusione ci si chiede se, considerata la necessità di assicurare, da un lato, tutele stabili a determinate categorie di lavoratori e, dall’altro, per le imprese, di poter contare su un quadro regolatorio certo e definito, si possa giungere a soluzioni strutturali, superando definitivamente la fase altalenante e caotica dei rinvii emergenziali.

Per le proroghe di cui si è detto precedentemente invece non ci resta che attendere l’ufficialità di quanto anticipato, ufficialità che si avrà solo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del cd. decreto proroghe fiscali, approvato il 27 settembre 2023 dal Consiglio dei Ministri.

Cosa cambia con le proroghe

Categorie di soggetti

Attualmente

Con le proroghe

Lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie super invalidanti

Fino al 30 settembre 2023

Fino al 31 dicembre 2023

Lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid

Fino al 31 dicembre 2023 per i dipendenti privati

Fino al 31 dicembre 2023 per i dipendenti pubblici e privati

 

Allegati

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