Assegnazione agevolata beni ai soci c’è la proroga. Tutti gli altri slittamenti

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Assegnazione agevolata beni ai soci c’è la proroga. Tutti gli altri slittamenti

Approvato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il cosiddetto Decreto Proroghe Fiscali ha incorporato tutti quei rinvii da tempo richiesti dalle categorie professionali e dai loro sindacati e su cui il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo si era detto favorevole a trovare una soluzione.

Come si legge nel comunicato stampa che ha accompagnato la fine della seduta, sono saliti sul carro dei rinvii non solo i termini per il pagamento delle imposte sostitutive dovute sulle operazioni di assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice, ma anche quelli per la regolarizzazione delle cripto-attività e la garanzia statale per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa.

Vediamo come è articolato il decreto proroghe sulla base della bozza in circolazione.

Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione

All’articolo 1 della bozza del DL proroghe fiscali del 26 settembre, il Governo è intervenuto in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione modificando il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Pertanto, viene prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e delle giovani coppie con Isee non superiore a 40mila euro annui.

Rideterminazione valore delle cripto-attività

All’articolo 2 del provvedimento c’è, invece, la proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività.

Si tratta dell’imposta per la rideterminazione del valore fiscale al 1° gennaio 2023 delle cripto-attività, prevista dal comma 133 della Legge di Bilancio 2023.

La Legge n. 197/2023, infatti, ha riconosciuto la possibilità di versare un’imposta sostitutiva nella misura del 14% in un’unica soluzione oppure in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma, con il versamento sull’importo delle rate successive alla prima degli interessi nella misura del 3%, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Pertanto, ora, al fine di perfezionare il regime agevolato, sarà necessario versare l'imposta entro il termine prorogato del 15 novembre per l’intero suo ammontare, oppure la prima delle tre rate annuali di pari importo.

Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi

Più tempo anche per i versamenti dei residenti della Regione Lombardia.

Infatti recita l’articolo 3 che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Assegnazione agevolata ai soci, sì alla proroga ma con versamento unico

Accolta con la soddisfazione dei commercialisti la richiesta di prorogare il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.

All’articolo 4 della bozza del Dl che rinvia i termini fiscali viene sancita la proroga del termine previsto dalla Legge di Bilancio 2023 in relazione alle operazioni di assegnazione e cessione agevolata nonché di trasformazione in società semplice.

Il nuovo termine è fissato al 30 novembre invece del 30 settembre, con la contemporanea rimozione della suddivisione del versamento delle imposte sostitutive in due tranche.

Chi aderisce alla proroga, infatti, potrà effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione anche mediante compensazione entro il termine del 30 novembre, a differenza di chi ha agito seguendo la norma originaria che prevedeva il pagamento del 60% entro il 30 settembre ed il residuo 40% entro il 30 novembre.

Proroga fondi indennizzi risparmiatori

Differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito (articolo 5).

Bonus energia in compensazione, c’è un anticipo di 45 giorni  

Nella bozza del nuovo decreto legge, non solo proroghe, ma anche un anticipo. È il caso del bonus energia per le imprese con riferimento alle spese sostenute nel I e II trimestre dell’anno 2023.

L’articolo 6 del decreto proroghe, infatti, anticipa di 45 giorni il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.

NOTA BENE: Pertanto, si porta la scadenza dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 e, di conseguenza, la scadenza per la compensazione passerebbe dal 31 dicembre al 15 novembre 2023.

Si resta, ora, in attesa di un intervento dell’Agenzia delle Entrate, dal momento che l’anticipo della scadenza per la compensazione con modello F24, dovrà essere accompagnato anche da un nuovo termine per la comunicazione relativa alla cessione dei crediti, attualmente fissata al 18 dicembre.

Decreto proroghe, altri slittamenti dei termini normativi e versamenti fiscali

Il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre, che consta in totale di 11 articoli secondo la bozza del 26 settembre 2023 (ore 11,00), prosegue poi con i seguenti rinvii:

  • Proroga di termini in materia sanitaria: slitta, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA (art. 7);
  • Proroga di termini in materia di università e di istruzione: è spostato, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia. Inoltre, è autorizza la spesa di 55,6 MLN di euro per l’anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020) (art. 8);
  • Termini di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum: nelle more della realizzazione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum, al fine di consentire l’efficace espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste, si prevede che l’Ufficio centrale per il referendum possa avvalersi - fino al 31 dicembre 2026 - di ulteriore personale (anche diverso da quello in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Corte di cassazione) (art. 9);
  • Proroghe di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: passa, dal 30 settembre al 30 novembre 2023, il temine entro il quale deve essere adottato il DPCM concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e le politiche sociali (art. 10).

ATTENZIONE: Il decreto proroghe diventerà ufficiale il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Forfetari, un anno di tempo in più per il quadro RS

Fonti di stampa, all’indomani del Cdm del 27 settembre, danno per inserita nel decreto legge sul rinvio dei termini fiscali anche la proroga al 30 novembre 2024 del termine per gli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti con regime forfetario per il periodo d'imposta 2021.

Al momento, la bozza del provvedimento visionata non indica un articolo specifico per tale rinvio, si rimanda, dunque, alla pubblicazione definitiva del Decreto legge in Gazzetta Ufficiale.

La questione che ha sollevato le proteste da parte dei professionisti dei giorni scorsi, è stata esaminata in vari post a cui si rinvia per un approfondimento, come: Lettere ai forfetari. I sindacati dei commercialisti non ci stanno e Decreto proroghe fiscali in CdM. Novità per tax credit energia e forfetari.

Il rinvio tecnico di un anno al 30 novembre 2024 dell'obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari, pone questi ultimi al riparo dal massiccio invio di lettere di compliance da parte dell’Amministrazione finanziaria e, allo stesso tempo, permetterà di rivedere con più calma un adempimento che dovrà necessariamente trovare, in futuro, un diverso contesto normativo che sia pienamente coerente con la semplificazione contabile che caratterizza il regime dei contribuenti forfetari.

La volontà del Governo da leggere in questa soluzione tecnica è quella di tendere ad un “miglior coordinamento delle esigenze informative” previste da una norma nella legge istitutiva dei forfetari (articolo 1, comma 73, della legge 190/2014), con la disciplina attuativa della Delega fiscale (legge 111/2023) in materia di concordato preventivo biennale.

Così, i dati richiesti dalle istruzioni al modello Redditi Pf fin dal 2015 e, ora, sollecitati dall’invio massivo delle lettere di compliance delle Entrate sulle dichiarazioni 2022 potranno essere comunicati entro il 30 novembre 2024.

Pertanto, chi non avesse compilato il quadro RS della dichiarazione dei redditi dello scorso anno avrà 12 mesi in più, senza dover ricorrere alla dichiarazione integrativa e al ravvedimento operoso.

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