Smartphone e dispositivi, maggiori garanzie sui sequestri

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Smartphone e dispositivi, maggiori garanzie sui sequestri

Illustrato, dal ministero della Giustizia, l'emendamento presentato il 15 febbraio 2024 presso la commissione Giustizia del Senato, al disegno di legge sul sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali.

La proposta di modifica - si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero il 18 febbraio - è stata messa a punto con gli obiettivi di garantire:

  • maggiore aderenza ai principi della giurisprudenza costituzionale sui dati a contenuto comunicativo;
  • un bilanciamento tra garanzie degli indagati ed esigenze di indagine;
  • l'armonizzazione della disciplina di sequestri e intercettazioni.

L'emendamento riguarda le diverse fasi del sequestro, dall’apprensione del dispositivo, alla duplicazione dei contenuti, alla selezione, effettivo “blocco” dei dati e distruzione del duplicato.

Lo stesso è stato redatto, peraltro, ai fini del recepimento dei principi richiamati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 170/2023, secondo cui la nozione di corrispondenza e le relative garanzie riguardano anche quella di natura elettronica, oltre che documentale.

Sequestro di strumenti elettronici: il ministero illustra l'emendamento

Ebbene, la proposta prevede che nel corso delle indagini preliminari, il GIP, a richiesta del PM, disponga con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, sulla base di due presupposti:

  • il sequestro sia necessario per la prosecuzione delle indagini, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta;
  • sia rispettato il criterio di proporzione.

A seguire, il pubblico ministero provvede alla duplicazione del dispositivo con procedura partecipata: in tal caso si duplicano tutti i dati presenti e quelli accessibili.

Sono tuttavia previste delle eccezioni, riguardanti i casi di:

  • procedimenti di cui agli artt. 406, comma 5-bis, e 371-bis, comma 4-bis, c.p.p.;
  • pericolo per la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato;
  • concreto pregiudizio per le indagini in corso;
  • pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.

All’esito dell’analisi, quindi, il PM può provvedere al sequestro di dati aventi contenuto non comunicativo strettamente pertinenti al reato, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione.

Rispetto ai dati aventi contenuto comunicativo, invece, il sequestro è disposto dal giudice su richiesta del PM e, in questi casi, si applica la disciplina delle intercettazioni per quanto concerne presupposti ed utilizzabilità.

Infine, si dispone che la distruzione del duplicato sia disposta dal giudice con:

  • archiviazione;
  • sentenza non più soggetta ad impugnazione, salva possibilità di richiesta di istruzione anticipata dei dati non necessari per il procedimento.

Il tutto, fatta salva la ricorrenza di motivate esigenze specifiche.

Per rendere più immediato il contenuto dell'emendamento, l’Ufficio legislativo del ministero ha messo a punto delle apposite slide illustrative.

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