Società fittizia, responsabilità amministratore di fatto

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Società fittizia, responsabilità amministratore di fatto

La società è stata costituita come schermo per sottrarsi alle conseguenze di illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio? Anche l’amministratore di fatto risponde, in solido con l’ente, delle sanzioni irrogate. 

In linea generale, le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio della società sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando quest’ultima sia gestita da un amministratore di fatto.

Tuttavia, nelle ipotesi di artificiosa costituzione di una società di capitali per fini illeciti, è possibile che le stesse sanzioni vengano irrogate anche nei confronti della persona fisica che abbia beneficiato materialmente delle violazioni contestare.

Persona fisica trasgressore/contribuente, persona giuridica mera fictio

In questo ultimo caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della prima.

Pertanto, non opera l’art. 7 del Dl n. 269/2003, ai sensi del quale, nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche, le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente: detta disposizione regolamenta, infatti, le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, nello specifico, il caso di un amministratore di persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse dell’ente.

Violazione non nell’interesse dell’ente ma del proprio? Responsabilità solidale

Diversamente, se risulta che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente medesimo quale schermo per sottrarsi alle conseguenze di illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno anche la ratio giustificativa della norma.

E’ sulla base di queste considerazioni che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 14875 del 13 luglio 2020, ha confermato le sanzioni amministrative tributarie irrogate - nell’ambito di un accertamento che aveva riguardato una società a responsabilità limitata per maggior reddito imponibile ai fini Ires, Irap e Iva - sia ad una società sia, in solido, all’amministratore di fatto della prima.
 

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