Società sportive iscritte al Coni, regole per la pace fiscale

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Società sportive iscritte al Coni, regole per la pace fiscale

Approvato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che detta specifiche regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si tratta del provvedimento n. 301338/2018 del 13 novembre, che fa seguito a quanto specificato dall’Agenzia per la generalità dei contribuenti con il precedente provvedimento 298724/2018 del 9 novembre. Ciò, in quanto il Dl fiscale riserva alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Coni, disposizioni aggiuntive per l’accesso alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 7), rispetto a quelle fissate nell’articolo 2.

Il nuovo provvedimento, dunque, completa le informazioni del precedente documento del 9 novembre, che stabiliva regole e termini generali della definizione disciplinata dall’articolo 2 del Dl 119/2018, prevedendo delle distinzioni legate alla particolare natura di questi enti.

Ambito di applicazione

Sono ammesse alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e iscritte nel Registro CONI.

Specifica l’Agenzia che il requisito dell’iscrizione al suddetto Registro deve essere riferito al periodo d’imposta oggetto di definizione.

Anche in questo caso, la procedura può riguardare esclusivamente gli atti notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl 119/2018, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, relativi alle sole Ires, Irap e Iva.

È previsto, inoltre, un limite di 30 mila euro per ciascuna imposta Ires o Irap da definire.

In cosa consiste il beneficio

La definizione agevolata consente alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di definire gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, con il pagamento ridotto alla metà delle maggiori Ires e Irap, dell’intera maggiore Iva, del 5% delle sanzioni irrogate e del 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti del procedimento di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori.

Non c’è dimezzamento dell’importo se ciascuna delle maggiori Ires e Irap indicate nell’atto oltrepassa i 30mila euro per periodo d’imposta (l’Iva va sempre versata per intero). In ogni caso, chi supera il limite può avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 2.

Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, la società o l’associazione sportiva dilettantistica manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di PEC dell’ufficio competente.

Ulteriori precisazioni

Si legge nel provvedimento n. 301338/2018 del 13 novembre che:

  • anche con riferimento alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, non possono formare oggetto di definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente;
  • il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l’istanza di accertamento con adesione oppure di scomputo delle perdite in accertamento;
  • la definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 15, comma 1 del Dlgs 218/1997. In questo caso il termine tiene conto della sospensione derivante da istanze di adesione.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 12 novembre 2018 - Pace fiscale, istruzioni per il condono degli atti di accertamento – Moscioni

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