Soggetti ISA e forfetari, mini proroga dei versamenti in scadenza

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Soggetti ISA e forfetari, mini proroga dei versamenti in scadenza

Ultimi giorni per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, dei professionisti e delle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e per i contribuenti che operano in regime forfetario: i pagamenti potranno essere eseguiti entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione. Pagamento con maggiorazione fino allo 0,40 tra il 21 ed il 31 luglio.

La proroga di giugno dei versamenti

L’ipotesi di rinviare la scadenza dei versamenti inizialmente fissata al 30 giugno per circa 4,5 milioni di attività economiche rientranti tra quelle soggette alle pagelle fiscali e al regime forfetario (flat tax), anticipata da un comunicato-legge del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha trovato conferma con il via libera delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera al decreto Omnibus (Dl n. 51/2023).

Il MEF, con comunicato n. 98 del 14 giugno 2023, aveva avvertito che una prossima disposizione normativa avrebbe prorogato, per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023.

Proroga versamenti per i soggetti ISA, l’ufficialità

Quest'anno, per il differimento dei versamenti in scadenza non si è ricorso allo strumento del Dpcm.

L’ufficialità della mini-proroga è arrivata con il passaggio parlamentare del Decreto Legge n. 51/2023 in commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera.

Infatti, con il via libera delle Commissioni al Decreto Ominibus è stato approvato anche un subemendamento che modifica l’emendamento dei relatori con la proroga dei versamenti di 4,5 milioni di partite Iva (quelle per cui sono elaborati gli Isa e quelle nel regime forfetario).

NOTA BENE: Il decreto Omnibus (D.L. 10 maggio 2023, n. 51 in GU del n. 108 del 10 maggio 2023) è stato convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 87 (pubblicata, insieme al testo coordinato del provvedimento, nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023).

Viene, così, esteso l’intervallo temporale a disposizione per i versamenti delle dichiarazioni dei redditi 2023, relativi all’anno d’imposta 2022:

  • ci sarà tempo fino al 20 luglio per effettuare il versamento;
  • poi, ci sarà tempo dal 21 luglio e fino al 31 luglio per completare i pagamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

NOTA BENE: La novità della proroga è che la maggiorazione dello 0,40% sarà ragguagliata per singolo giorno di ritardo rendendo quindi meno “pesante” il calcolo dell’importo complessivamente dovuto.

ATTENZIONE: Considerato che i giorni tra il 21 ed il 31 luglio sono 11 si deve applicare una maggiorazione dello 0,03636% (1/11 dello 0,40%) per ogni giorni di ritardo fino all’undicesimo (con la maggiorazione dello 0,40%).

Non ci sarà l’atteso rinvio al mese di agosto, come fortemente richiesto dai sindacati dei commercialisti; ciò a causa delle esigenze di cassa, che hanno impedito di andare oltre il mese di luglio

Proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno, soggetti beneficiari

A beneficiare dello slittamento dei termini di versamento sono i professionisti e le imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e gli altri soggetti “collegati” agli Indici (ad esempio: i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari), nonché i contribuenti forfetari e i minimi.

Nello specifico, si tratta dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro).

Per soggetti ISA, si intendono i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Inoltre, come specifica il comunicato MEF, potranno beneficiare della proroga anche:

  1. i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011;
  2. i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  3. coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Versamenti imposte 2022, nuovo calendario

La proroga dei versamenti è stata disposta in due tempi.

La scadenza fissata al 30 giugno 2023 slitta:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

NOTA BENE: Si tratta di una proroga a metà, visto che la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo resta ferma in base al calendario originario dei versamenti.

Negli anni passati, invece, al rinvio del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.

ATTENZIONE: La maggiorazione fino allo 0,40% si potrà applicare solo dal 21 luglio al 31 luglio anche se ragguagliata per giorno.

Soggetti ISA, quali i versamenti rinviati?

Sono oggetto di proroga i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023.

Nello specifico, è oggetto della mini-proroga dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023:

  • il saldo 2022 e, se dovuto, il primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2022 e, se dovuto, l'acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2022 e, se dovuto, l'acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva dovuta dai cosiddetti contribuenti minimi;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Proroga versamenti 2022, il Cndcec soddisfatto a metà

La proroga è stata invocata dagli “addetti ai lavori” e, in particolare, sia dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che dai sindacati di categoria.

Da diverse settimane, infatti, il Cndcec attraverso la figura del suo presidente Elbano de Nuccio – aveva avviato una fitta interlocuzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’Agenzia delle Entrate chiedendo di valutare la possibilità di una proroga sulla falsa riga di quelle già più volte concesse negli anni scorsi attraverso lo strumento del DPCM, e quindi al 20 luglio e al 21 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.

Le loro richieste sono state parzialmente ascoltate, ma – come si legge nel comunicato stampa pubblicato online sul sito istituzionale di categoria – “cogenti vincoli di finanza pubblica non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio”.

"È stato fatto il massimo – conclude de Nuccio – per contemperare le legittime richieste dei Colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato”.

Anche il tesoriere nazionale con delega all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto si è espresso al riguardo affermando che “è quanto mai auspicabile un futuro molto prossimo in cui le proroghe diventino l’eccezione e non la regola”.

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